È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.277 del 27 novembre 2017 la Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017”. Tale legge è strutturata su 7 capi e 30 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti dell’ordinamento nazionale al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo ed entrerà in vigore il prossimo 12 dicembre. Si richiama, in particolare, l’articolo 5, del Capo II, relativo alle disposizioni in materia giustizia e sicurezza, che modifica la legge n. 654 del 1975 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966 sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale) e il Decreto Legislativo n. 231/2001 prevedendo, in quest’ultimo caso, l’inserimento, nello stesso, del nuovo articolo 25-terdecies (“Razzismo e xenofobia”). I nuovi reati-presupposto sono, in particolare, quelli previsti dall’articolo 3, comma 3-bis, della legge n. 654/1975, ovvero razzismo e xenofobia aggravati dal negazionismo. L’art. 25-terdecies prevede, al primo comma, che, in caso di commissione dei richiamati reati, all’ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote nonché, nei casi di condanna, l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno. Peraltro, se l’ente, o una sua unità organizzativa, è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in oggetto, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.