Nella Gazzetta Ufficiale numero 258, del 4 novembre 2017, è stata pubblicata la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 – entrata in vigore il 19 novembre 2017 – recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”. Tale provvedimento normativo interviene altresì sul D. Lgs. 231/2001 in quanto introduce nell’ambito della disciplina ex art. 25-duodecies del citato decreto, i delitti previsti dall’art. 12 commi 3, 3-bis e 3-ter TU sull’immigrazione (D.lgs. 286/1998) nonché dal comma 5 del medesimo articolo. Trattasi, in breve, del procurato ingresso illecito e del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con l’applicazione delle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive. I nuovi reati presupposto prevedono rispettivamente, l’applicazione della sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e da cento a duecento quote. In caso di condanna per i richiamati reati, è altresì prevista l’applicazione, per una durata non inferiore ad un anno, delle sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 D. Lgs. 231/2001.