In data 21 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, entrato in vigore il 22 settembre 2021, ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Suddetto decreto, che dovrà essere convertito in legge dalle Camere, produrrà i suoi pieni effetti dal 15 ottobre sino al termine dello stato di emergenza, oggi previsto per il 31 dicembre 2021.
Come noto il decreto estende l’obbligo del Green pass ai lavoratori del settore pubblico (anche uffici giudiziari) e del settore privato.
In particolare nel settore privato il decreto n. 127/2021, art. 3, dispone che al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2, è inserito l’articolo 9-septies che introduce l’obbligo di Green pass a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato.
Si può notare in primo luogo che l’obbligo di esibizione del Green pass ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro non è rivolta unicamente ai lavoratori subordinati, ma a tutti coloro che svolgono “un’attività lavorativa”.
Al comma 2 dell’art. 3 viene sancito che l’obbligo di cui al comma 1 è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
Appare di tutta evidenza pertanto che il legislatore abbia voluto non estendere l’obbligo di esibizione del Green pass anche ai visitatori, ponendosi forse in contrapposizione rispetto al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 06 aprile 2021, che, viceversa, equipara i fornitori ai visitatori imponendo i medesimi obblighi da rispettare.
Sicuramente dal 15 ottobre sarà possibile verificare la Certificazione verde sia dei lavoratori che dei fornitori di società terze.
Vi è di più. Per i lavoratori dei fornitori la verifica sul rispetto delle prescrizioni disciplinanti l’esibizione del Green pass ricade anche in capo al rispettivo datore di lavoro.
Non un obbligo di comunicazione di informazioni tra committente e fornitore, ma sicuramente un onere in capo a quest’ultimo di verifica periodica (giornaliera) dei Green pass dei lavoratori che verranno inviati dal committente stante la “doppia verifica”.
Tra i commi che suscitano maggiori perplessità troviamo il 3 e il 5.
Il comma 3 dell’art. 3 del decreto n. 127/2021 prevede che le disposizioni relative all’obbligo di esibizione della certificazione verde non si applicano a coloro che dispongono di idonea certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale.
Le perplessità possono essere sollevate non tanto in ordine alla ratio della norma, ma alle modalità operative per svolgere il controllo.
Ad oggi, infatti, siamo in attesa di una nuova circolare del Ministero della Salute – ultima circolare in merito è quella del 04/08/2021 (dispone la validità dei certificati di esenzione fino al 30 settembre) – che disciplini non solo le modalità di rilascio dell’attestazione ma soprattutto in che formato verranno rilasciate, dal momento che l’unico applicativo consentito per la verifica sembrerebbe essere Verifica C19.
Va precisato che il dato sanitario contenuto nel certificato di esenzione potrà essere trattato unicamente dal medico competente, il quale poi comunicherà al Datore di lavoro il nominativo dei lavoratori che non dovranno essere sottoposti a verifica, senza riferire ulteriori informazioni di carattere sanitario.
Come anticipato anche il comma 5 solleva perplessità. Il primo periodo del comma prescrive che: “I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”.
Pertanto i controlli dovranno avvenire preferibilmente prima dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Ancora di salvataggio lanciata alle aziende, per evitare le prevedibili file che si formeranno, è la possibilità per queste di effettuare verifiche a campione. Purtroppo questa previsione non considera quanto disposto dall’art. 13 DPCM 17 giugno 2021 comma 5, ovvero che in alcun caso è consentita la raccolta dei dati dell’interessato in qualunque forma.
Una verifica a campione non potrebbe essere dimostrata senza la raccolta dei dati necessari attestanti l’avvenuto controllo. Infatti senza la raccolta dei dati dell’interessato, in caso di ispezione, non si potrebbe rinvenire la metodologia utilizzata per il controllo ed esporrebbe il datore di lavoro alla sanzione pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 1.000,00 (raddoppiata in caso di reiterata violazione).
Ad oggi, pertanto, sembrerebbe consigliabile eseguire i controlli quotidianamente e su tutti i lavoratori.
Come noto il dipendente che non è in possesso del Green pass non potrà accedere ai luoghi di lavoro e dovrà essere immediatamente sospeso. La sua assenza verrà considerata ingiustificata e non verrà retribuita in alcun modo, ma non incorrerà in sanzioni disciplinari (compreso il licenziamento), con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per far cessare questa situazione devono verificarsi due condizioni alternativamente tra di loro:
- Presentazione della certificazione;
- Termine dello stato di emergenza.
Come detto, ma in attesa del parere del Garante per la protezione dei dati personali, la verifica dovrebbe avvenire come previsto dal Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 giugno 2021, art. 13.
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 dovrà essere effettuata, quindi, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, par. 4 dello stesso DPCM, ovvero tramite l’app Verifica C19.
Il trattamento è lecito quando, ex art. 13 DPCM 17 giugno 2021, la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata dalle persone individuate dall’art. 13 DPCM 17 giugno 2021, c. 2, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile “Verifica C19”, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
Dal 15 ottobre tra i soggetti che potranno verificare la certificazione verde dovranno aggiungersi il Datore di lavoro e i suoi delegati.
I soggetti delegati dovranno essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
A norma dell’art. 29 del Regolamento UE/2016/679 e dell’art. 2-quaterdecies Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.), il delegato:
- dovrà essere autorizzato alla verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass);
- dovrà fornire ai soggetti interessati l’informativa sul trattamento dei dati personali predisposta dal Titolare;
- dovrà informare che le attività di verifica sono svolte per l’assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente;
- dovrà verificare l’autenticità e validità della Certificazione Verde Covid-19 esclusivamente attraverso l’applicazione VerificaC 19;
- potrà verificare l’identità della persona in possesso della Certificazione (esibizione di un documento d’identità);
- salvo che si tratti di minore di anni 12 o di persona in possesso di un idoneo certificato di esenzione, in caso di mancata esibizione di una Certificazione Verde Covid-19 potrà impedire l’accesso alla struttura;
- dovrà trattare esclusivamente i dati personali necessari per adempiere alle mansioni affidate;
- non dovrà utilizzare i dati per nessun’altra finalità;
- non dovrà, in alcun caso, raccogliere e conservare i dati forniti dall’interessato;
- dovrà mantenere l’assoluta riservatezza circa i dati trattati per l’espletamento dell’incarico ricevuto.
Considerato che il Garante aveva ribadito che il trattamento relativo al Green pass non necessitava di ulteriori autorizzazioni se condotto “nel rispetto del complessivo quadro normativo richiamato”, si può ritenere, ad oggi, che le verifiche effettuate con l’app Verica C19 nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente siano legittimi e non necessitino di ulteriori precauzioni.
A sostegno di questo indirizzo l’intervento del Consiglio di Stato, che ha respinto in sede cautelare un ricorso già deciso dal Tar Lazio con pronuncia n. 4281/2021, confermando la decisione del primo grado e, uniformandosi ai Tribunali di merito ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il Consiglio, decidendo in secondo grado, ha ribadito la validità e l’efficacia delle disposizioni attuative del sistema incentrato sulla certificazione verde Covid-19, dal momento che non vengono trattati categorie particolari ex art. 9 GDPR.