Domani entrerà in vigore la legge 25 ottobre 2017, n. 163. Si tratta della legge di delegazione europea per l’anno 2016-2017 e contiene una delega al Governo perché recepisca mediante suoi decreti direttive e altri atti dell’Unione europea.
All’art. 13 della legge il Parlamento formula una delega il governo perché provveda – entro 6 mesi e mediante uno o più decreti legislativi – all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
Nell’esercizio della delega del Parlamento il Governo dovrà:
- abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali che sono incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento UE;
- modificare il codice in materia di trattamento dei dati personali limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento UE;
- coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento UE;
- prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito e per le finalità previsti dal regolamento UE;
- adeguare, nell’ambito delle modifiche al codice in materia di trattamento dei dati personali, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.
È quindi pertanto atteso, a partire da oggi, un intervento che possa:
- da un lato definire quanto della normativa privacy applicata in vigenza del Codice in materia di trattamento dei dati personali sopravvirerà al Regolamento UE;
- dall’altro le applicazioni nazionali di alcune norme che il Regolamento UE formula in quanto principi, lasciando margine discrezionale agli stati membri.