Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 20 settembre 2019, ha emanato le Regole tecniche a supporto dell’attività di adeguata verifica della clientela cui gli Avvocati sono tenuti ai sensi del Decreto legislativo 231/2007 ed il documento recante “Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’adeguata verifica semplificata”.
Le Regole tecniche, adottate ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 del Decreto legislativo 231/2007, sono da considerarsi vincolanti; mentre i Criteri forniscono la metodologia di cui gli Avvocati possono avvalersi nell’espletamento delle attività di valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e di adempimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela e conservazione, con particolare riferimento all’adeguata verifica semplificata.
Le Regole tecniche:
- precisano l’ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio, identificando le attività non soggette alla disciplina antiriciclaggio;
- dettano disposizioni in merito alla valutazione del rischio, individuando le tipologie di clienti a basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- dettano disposizioni in tema di adeguata verifica della clientela, con specifico riferimento alle modalità di adeguata verifica semplificata;
- forniscono chiarimenti in merito alle modalità di conservazione di documenti, dati e informazioni.
Gli Avvocati sono tenuti a recepire quanto prima le disposizioni richiamate dalle Regole tecniche; può essere opportuno adottare anche i Criteri, sebbene non rigorosamente vincolanti, ma che permettono di avvalersi di standard difficilmente censurabili, in sede di eventuali controlli.
Il CNF apre alla possibilità che gli avvocati effettuino la valutazione del rischio riciclaggio anche con l’ausilio di professionisti e/o di società di consulenza; un’opportunità per rendere più efficiente il processo di conformità alla disciplina antiriciclaggio.