Il 20 luglio 2026 la Commissione europea ha pubblicato le linee guida in materia di obblighi di trasparenza per fornitori e deployer di sistemi di intelligenza artificiale, destinate ad accompagnare l’applicazione dell’articolo 50 dell’AI Act. Gli obblighi diventano operativi il 2 agosto 2026. Le linee guida – accompagnate da un documento di Q&A e da un fact sheet illustrativo – completano il quadro attuativo già delineato dal Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content pubblicato lo scorso giugno. Per fornitori e utilizzatori professionali di sistemi di AI, il perimetro delle attività richieste è ora sufficientemente definito per procedere all’adeguamento.
Il quadro normativo: articolo 50 AI Act
L’articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 risponde a un rischio strutturale del mercato digitale contemporaneo: la difficoltà crescente di distinguere ciò che è stato generato da un sistema di intelligenza artificiale da ciò che non lo è stato. Deepfake, immagini sintetiche, testi prodotti da modelli generativi entrano quotidianamente nell’ecosistema informativo senza che il destinatario abbia gli strumenti per riconoscerne la natura. La norma articola gli obblighi su due piani distinti, che riflettono la duplice posizione degli operatori nella catena del valore dell’AI.
Gli obblighi dei fornitori
Ai fornitori – provider – di sistemi di AI generativa spettano due adempimenti. In primo luogo, la progettazione dei sistemi in modo da informare gli utenti quando questi interagiscono direttamente con un’intelligenza artificiale. Il principio non ammette eccezioni riferite al presunto carattere manifesto dell’interazione: le linee guida chiariscono che l’obbligo informativo permane anche laddove l’utente possa presumibilmente ricavare la natura artificiale dell’interlocutore da altri elementi contestuali. In secondo luogo, l’obbligo di marcatura in formato machine-readable degli output generati o manipolati dal sistema, in modo da renderli rilevabili quali contenuti artificialmente prodotti. Il Code of Practice del giugno 2026 individua i requisiti tecnici – efficacia, interoperabilità, robustezza – cui tali soluzioni devono conformarsi.
Gli obblighi dei deployer
Ai deployer – cioè agli utilizzatori professionali dei sistemi —-spettano obblighi di etichettatura visibile per l’utente finale. Devono essere segnalati: i deepfake, definiti quali immagini, audio o video che rappresentano persone, oggetti o eventi in modo tale da apparire autentici pur non essendolo; i contenuti generati da AI su materie di interesse pubblico, salvo che siano stati sottoposti a revisione umana editoriale; l’utilizzo di sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica. La revisione umana editoriale opera come esimente sostanziale rispetto al primo obbligo: la logica è quella di trasferire la responsabilità della veridicità dall’algoritmo al soggetto editoriale, il quale – assumendo il controllo editoriale – assume anche il rischio dell’accuratezza dei contenuti.
I profili giuridici di maggior rilievo
Tre elementi meritano attenzione particolare da parte dei consulenti compliance.
Il primo concerne la qualificazione dei ruoli. Un’impresa che integri un modello di intelligenza artificiale sviluppato da terzi all’interno di un proprio prodotto o servizio può cumulare, rispetto a contenuti differenti, tanto la posizione di provider quanto quella di deployer. Le linee guida forniscono criteri per la corretta qualificazione, ma la valutazione resta caso per caso.
Il secondo concerne l’interazione con la disciplina della responsabilità civile. La violazione degli obblighi di trasparenza costituisce, ai sensi della Legge 132/2025 e dei suoi decreti attuativi, presupposto della presunzione del nesso di causalità nei giudizi risarcitori. Non adempiere agli obblighi dell’art. 50 non è soltanto un rischio sanzionatorio: rende più agevole per il danneggiato dimostrare in giudizio la responsabilità dell’operatore.
Il terzo concerne l’articolazione tra AI Act e Digital Services Act. Per le grandi piattaforme di user generated content, gli obblighi di etichettatura dei contenuti generati da AI si sommano agli obblighi di trasparenza già previsti dal DSA. La sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2026 nella causa C-421/24 ha confermato che la selezione algoritmica dei contenuti fa venire meno la neutralità dell’intermediario: il combinato degli obblighi si traduce in una responsabilità stratificata che le piattaforme dovranno documentare in modo coerente.
Cosa devono fare le imprese
Tre azioni immediate. Anzitutto, identificare il ruolo assunto rispetto a ciascun sistema di AI in uso – provider, deployer, entrambi. In secondo luogo, aggiornare le procedure di marcatura e etichettatura in coerenza con le linee guida e con il Code of Practice, valutando l’opportunità dell’adesione a quest’ultimo. Infine, integrare la conformità all’art. 50 nella documentazione di compliance già predisposta ai fini GDPR e DSA, in modo da costruire una posizione difendibile in sede ispettiva e in sede risarcitoria.







