Con l’opinion del 4 agosto 2026, la US Court of Appeals for the Ninth Circuit ha riformato il provvedimento inibitorio ottenuto in primo grado da Amazon nei confronti di Perplexity, stabilendo che l’accesso ai sistemi del gigante dell’e-commerce era imputabile all’utente finale e non alla società che aveva sviluppato l’agente. Il collegio ha espressamente circoscritto la portata della decisione all’interpretazione del Computer Fraud and Abuse Act federale e del Comprehensive Computer Data Access and Fraud Act californiano. Il ragionamento, tuttavia, offre spunti che oltrepassano il perimetro dichiarato.
Il funzionamento di Comet e la questione dell’accesso
Il browser Comet, sviluppato da Perplexity, opera in modalità assistente acquisendo uno screenshot della finestra visualizzata, trasmettendolo ai server della società, che lo analizzano e generano le istruzioni che il browser eseguirà per interagire con il sito di destinazione. L’architettura coinvolge quindi tre elementi: l’assistente, che non opera in autonomia; l’infrastruttura di Perplexity; l’utente, che impartisce le istruzioni. Amazon aveva comunicato a Perplexity di non consentire l’interazione di assistenti automatizzati sul proprio sito. La comunicazione non era stata rispettata.
Il collegio ha ritenuto improbabile che Amazon potesse dimostrare un “accesso” di Perplexity ai propri sistemi nel senso richiesto dal CFAA: ad accedere sarebbe stato l’utente, avvalendosi dell’assistente quale mero strumento.
Il profilo condivisibile: la responsabilità resta della persona
Sul piano dei principi, la decisione consolida un assunto che merita di essere sottolineato. Da tempo si assiste alla proposizione di narrative — non disinteressate — secondo cui l’autonomia dei sistemi di intelligenza artificiale renderebbe necessaria l’elaborazione di categorie giuridiche nuove, con l’effetto pratico di attenuare la responsabilità di chi quei sistemi progetta e utilizza. La Corte ricorda che la responsabilità è delle persone. L’intelligenza artificiale resta software: complesso quanto si voglia, ma il cui funzionamento è determinato da scelte umane che ne comportano l’assunzione delle conseguenze.
Il profilo critico: la responsabilità da progettazione
La decisione, tuttavia, non affronta il nodo centrale. Che ad accedere al sito sia stato l’utente è affermazione formalmente corretta. Ma il modo in cui Comet è progettato e opera è stato deliberato da Perplexity, che ha strutturato l’interazione in modo da rendere possibile — anzi, ordinaria — quella condotta.
Il precedente pertinente è A&M Records, Inc. v. Napster, deciso nel 2001 dal medesimo Ninth Circuit: l’assenza di sistemi idonei a verificare il rispetto del diritto d’autore fondò la responsabilità indiretta dello sviluppatore per quanto veniva compiuto attraverso il software. Il principio è quello della responsabilità da progettazione, oggi al centro del contenzioso statunitense contro le piattaforme social — dove si discute non dell’errore, ma della scelta deliberata di architetture destinate a produrre determinati effetti.
Va aggiunto un rilievo ulteriore, che la sentenza non tratta. Non esiste un diritto a utilizzare determinate funzionalità su risorse di terzi. Che un operatore renda disponibile un software funzionante in un certo modo non implica che i titolari delle infrastrutture debbano accettare di interagirvi. Amazon era pienamente legittimata a pretendere che l’assistente fosse riconoscibile e, come tale, bloccabile.
Il raffronto con l’impostazione europea
Il modello che si va delineando oltreoceano procede per via giurisprudenziale e distingue due piani: la responsabilità dell’utente per l’uso dello strumento e quella del produttore per le scelte architetturali. L’ordinamento europeo — e segnatamente quello italiano, dopo i decreti attuativi del 5 agosto 2026 — ha percorso la via normativa, con l’art. 15 AI Act sulla robustezza dei sistemi, il nuovo art. 437-bis c.p. sull’omissione delle misure di sicurezza, la presunzione del nesso causale nei giudizi risarcitori.
Le due strade convergono su un punto: chi progetta un sistema capace di operare autonomamente risponde delle capacità che gli ha conferito e dei limiti che non ha predisposto. Il diritto europeo lo ha scritto. Le corti americane lo stanno scrivendo. Nessuna delle due impostazioni consente di trasferire la responsabilità sull’algoritmo.







