Il D. Lgs. 231/2007 prevede che i soggetti obbligati siano tenuti a trasmettere periodicamente all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) informazioni su operazioni a rischio individuate in base a criteri oggettivi. L’UIF, in data 28 marzo 2019, ha emanato le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive.
La prima comunicazione, riguardante i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019, deve essere effettuata entro il giorno 15 settembre 2019. A partire dal mese di ottobre, invece, le comunicazioni oggettive dovranno essere trasmesse con cadenza mensile.
Il Provvedimento della UIF individua i seguenti destinatari:
- le banche e le succursali aventi sede legale e amministrazione centrale in altro paese comunitario o terzo;
- gli istituti di moneta elettronica e le succursali aventi sede legale e amministrazione centrale in altro paese comunitario o terzo;
- gli istituti di pagamento e le succursali aventi sede legale e amministrazione centrale in altro paese comunitario o terzo;
- le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, tenuti a designare un punto di contattato centrale in Italia ai sensi dell’art. 43, comma 3 del D. Lgs. 231/2007;
- Poste Italiane S.p.A.
quali soggetti tenuti ad inviare all’UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente i dati relativi ad ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore ad euro 10.000,00 eseguita nel corso del mese solare nell’ambito di un rapporto continuativo istaurato con l’intermediario o di un’operazione occasionale, anche se realizzata tramite più operazioni singolarmente pari o superiori ad euro 1.000,00.
I destinatari sono, inoltre, tenuti ad inviare:
- una comunicazione negativa qualora, nel corso del mese solare, non effettuino alcuna operazione comportante una movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore ad euro 10.000,00;
- un’apposita attestazione qualora, nel corso del mese solare, non effettuino operazioni in contanti.