Il datore di lavoro può monitorare i flussi in entrata e in uscita relativi alla posta elettronica aziendale dei dipendenti, ma con limiti ben precisi.
Dopo un iter processuale lungo circa otto anni, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha posto fine alla vicenda Barbulescu vs. Romania stabilendo l’illegittimità del licenziamento comminato dal Datore di Lavoro dell’ingegnere rumeno poiché comminato in violazione dell’art. 8 CEDU che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza personale.
Tale pronuncia sembra allinearsi anche con le recenti modifiche introdotte dal Jobs Act all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e con alcuni orientamenti della Corte di Cassazione, dal momento che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero previa richiesta alla Ispettorato Territoriale del Lavoro”.
Sulla scorta di quanto stabilito nel caso Barbulescu vs. Romania, pare pertanto corretto affermare che i datori di lavoro italiani ed europei hanno il difficile compito di contemperare sia l’esigenza di tutelare l’organizzazione del lavoro, la produzione societaria ed il patrimonio aziendale sia il diritto alla privacy del lavoratore ed il più generale divieto di controllo dell’attività lavorativa.
Si noti infatti che è lo stesso articolo 4 L. 300/1970, al comma terzo, che stabilisce che tutte le informazioni raccolte con qualsivoglia mezzo di controllo devono essere utilizzate nel rispetto della disciplina sulla privacy, subordinando l’utilizzo delle stesse ad una adeguata informativa circa le modalità d’uso degli strumenti nel rispetto di quanto disposto dal Codice Privacy e dal più recente Regolamento UE 679/2016.