L’11 gennaio 2024, è entrata in vigore la Legge n. 206/2023 (“Legge”), recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”, volta a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell’Unione europea.
La Legge in parola, tra le altre cose, è intervenuta ampliando l’ambito applicativo del reato di cui all’art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”, già reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 25-bis1. del D. Lgs. 231/2001.
A seguito di tale modifica è ora punita, ai sensi dell’art. 517 c.p., anche la condotta della detenzione per la vendita (oltre alla commercializzazione) di un prodotto contraffatto nei seguenti termini:
“Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000”.
Con la nuova formulazione potranno quindi essere puniti non solo coloro che acquistano o vendono merce con segni mendaci (quindi importatori o esportatori), ma tutti coloro che, consapevolmente, hanno la detenzione tali beni (quali trasportatori o coloro che detengono le merci nei magazzini).