In data 17 febbraio 2021 l’Autorità Garante, al fine di fornire indicazioni utili alle imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, ha emesso delle FAQ in merito al trattamento dei dati relativi alla vaccinazione anti Covid nel contesto lavorativo. Tali FAQ si aggiungono alle altre già messe a disposizione dell’Autorità nazionale in riferimento al contesto emergenziale in cui ci troviamo.
L’Autorità Garante ha ricordato, richiamandosi alla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che sussiste un divieto in capo al datore di lavoro di trattare i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Il datore di lavoro può infatti acquisire unicamente i giudizi di idoneità alla mansione specifica che siano stati redatti dal medico competente.
L’Autorità ha inoltre ricordato che neppure il consenso può costituire base giuridica idonea a legittimare il trattamento, in ragione dello squilibrio esistente tra lavoratore e datore di lavoro che ne inficerebbe la validità.
In particolare l’Autorità Garante ha chiarito che:
- Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti informazioni sullo stato vaccinale;
- Il datore di lavoro non può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati;
- Il datore di lavoro non può prevedere la vaccinazione anti Covid-19 come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (in assenza di un intervento del legislatore, solo il medico competente può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e – se del caso – tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica, mentre il datore di lavoro dovrà limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente).