Il Garante per la protezione dei dati personali belga ha sanzionato un commerciante locale che richiedeva per l’emissione di una carta fedeltà il documento d’identità elettronico dell’interessato.
La sanzione, dell’ammontare di 10.000€, scaturiva dal reclamo di un interessato che, rifiutandosi di presentare la sua carta d’identità, si era offerto di inviare al commerciante i suoi dati per iscritto; nonostante ciò, l’interessato si vedeva comunque rifiutata l’emissione della carta fedeltà.
La violazione pertanto, indica l’Autorità belga, consisteva nell’inosservanza da parte del commerciante dei principi di proporzionalità e minimizzazione previsti dalla normativa europea sul trattamento dei dati personali.
Nel dettaglio, l’Autorità ha eccepito come il trattamento del documento d’identità dell’interessato volto ad emettere una carta fedeltà non fosse proporzionato rispetto al servizio offerto.
Anche il mancato rispetto del principio di minimizzazione è stato contestato nel trattamento in esame; infatti, la lettura della carta d’identità elettronica ha comportato un trattamento eccessivo dei dati personali contenuti sulla carta elettronica, quali ad esempio il numero di registro nazionale, che in Belgio è considerato un dato soggetto a particolari restrizioni sulla sua consultazione, oltre che alla foto dell’interessato.
Infine, l’Autorità ha altresì sanzionato il commerciante in quanto non ha permesso agli interessati di fornire uno strumento alternativo al conferimento della carta d’identità digitale per l’ottenimento della carta fedeltà, rendendo pertanto impossibile per gli stessi di rifiutarsi a conferirla.