A partire dal 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore della riforma del procedimento penale ad opera della legge del 27 settembre 2021, n. 134 comporterà delle modifiche anche alle modalità e ai contenuti dell’esercizio del diritto all’oblio da parte di un soggetto interessato coinvolto in un procedimento penale, secondo quanto disposto dall’articolo 41, comma 1, lett. h), d.lgs. n.150 del 2022, nella parte delle “Disposizioni di attuazione al codice di procedura penale” che ha introdotto l’art. 64-ter rubricato “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini”.
La modifica attiene ad una categoria specifica di soggetto interessato ossia riguarda colui che è destinatario di un provvedimento assolutorio o di archiviazione da parte dell’Autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento a suo carico. La persona nei cui confronti siano stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 GDPR. Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive una annotazione recante l’indicazione che è preclusa l’indicizzazione del relativo provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, invece, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive una diversa annotazione che statuisce che il provvedimento richiesto dall’interessato costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 GDPR, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante medesimo.
Come si può facilmente intuire da questa rapida disamina del novello disposto normativo, la modifica introduce un procedimento semplificato ai fini dell’esercizio del diritto all’oblio, come previsto dalla normativa in materia di data protection, al ricorrere delle seguenti prescrizioni:
- il soggetto interessato deve essere la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione;
- la richiesta di oblio è circostanziata e perimetrata nella possibilità di richiedere la preventiva preclusione dell’indicizzazione sui motori di ricerca web del suo nominativo (e dei dati afferenti al provvedimento giudiziario in questione) o la disposizione della deindicizzazione dei medesimi contenuti (dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento);
- il provvedimento di preclusione all’indicizzazione o di deindicizzazione viene emanato dalla cancelleria dell’Autorità giudiziaria procedente garantendo, in linea teorica, la celerità nell’emissione del provvedimento.
Con la novella legislativa in parola il soggetto interessato destinatario di un provvedimento giudiziale favorevole non dovrà più attendere i tempo lunghi degli onerosi contenziosi per ottenere un provvedimento del giudice civile o dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – laddove il destinatario della richiesta opponga un rifiuto alla ricezione della stessa – ma avrà a sua disposizione la facoltà di richiedere un provvedimento che da solo costituisce titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione o di preclusione all’indicizzazione delle notizie collegate ai suoi dati personali.
D’ora in avanti, insomma, le specifiche richieste di preclusione all’indicizzazione o di deindicizzazione, dai motori di ricerca, provenienti da coloro che hanno visto salvaguardata la propria posizione di indagato o imputato in un procedimento penale dovranno essere accolte, con limitato spazio per valutazioni in ordine alla pertinenza, continenza e veridicità della notizia, o considerazioni temporali di diffusione della notizia o di interesse pubblico alla sua diffusione, rafforzando un diritto del soggetto interessato che il GDRP all’articolo 17, paragrafo 3, numero 1 ha voluto cedesse di fronte alla libertà di espressione e di informazione.
Alla luce di quanto riportato, dunque, i Titolari del trattamento destinatari di una richiesta di oblio, nella specie di deindicizzazione, di dati personali presenti sui loro siti web e visibili attraverso i comuni motori di ricerca, dovranno accuratamente valutare i seguenti aspetti:
- qualora la richiesta riguardi dati personali presenti in un articolo che riporta una notizia di cronaca giudiziaria relativa ad un procedimento penale, se il soggetto interessato abbia avanzato o meno l’istanza sulla scorta di un provvedimento preventivo di preclusione di indicizzazione o un provvedimento successivo di de-listing (deindicizzazione),
- se la valutazione precedente ha dato esito positivo e riguarda un soggetto nei cui confronti è stato emesso un provvedimento assolutorio o di archiviazione, sarà necessario provvedere ad effettuare una ricerca interna per individuare i contenuti riguardanti il richiedente e il procedimento penale di cui è stato soggetto,
- successivamente si dovrà provvedere a deindicizzare i contenuti rintracciati affinché la ricerca tramite motore di ricerca dei dati personali dell’interessato non permetta di risalire ai contenuti giornalistici interessati che citano il soggetto richiedente,
- l’iter si concluderà con il riscontro al richiedente rispetto alle attività di delisting svolte e ai loro esiti.
In parte simile è l’alternativa in cui il soggetto abbia ottenuto un provvedimento di preventiva preclusione alla indicizzazione dei suoi dati personali rispetto alla vicenda processuali che l’ha visto coinvolto. In tale caso i siti web che dovessero procedere alla pubblicazione della notizia riguardante quel soggetto interessato hanno l’obbligo di adottare misure idonee a sottrarlo all’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalista, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante.
È fondamentale precisare che la novella legislativa illustrata non riguarda e non vieta la divulgazione di notizie di cronaca giudiziaria. Difatti, ciò su cui la novella agisce è la “visibilità telematica” dell’informazione e non la libertà d’informazione e di essere informati.
L’approfondimento completo è disponibile a richiesta all’indirizzo info@avvera.it, contattando il consulente di riferimento e sarà riportato nella raccolta mensile degli articoli pubblicati.