In data 29 marzo 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il D.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26, relativo al Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
Il nuovo Registro pubblico delle Opposizioni, che ricomprende nell’ambito di applicazione anche le chiamate automatizzate (“robocall”) ovvero quelle senza operatore umano (sanando una potenziale criticità per l’efficacia della riforma del telemarketing), sarà operativo per i contraenti telefonici e gli operatori di telemarketing entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e, in ogni caso, non più tardi del 31 luglio 2022), abrogando il precedente D.P.R. 178/2010.
Il Registro sarà esteso ai numeri di cellulare, consentendo di esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati (ex art. 21 GDPR) per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato effettuate tramite l’impiego del telefono. Oltre a vietare le chiamate di telemarketing e la cessione a terzi dei dati personali, l’iscrizione al nuovo Registro garantisce la decadenza dei consensi precedentemente rilasciati dagli utenti per chiamate con finalità commerciali con e senza operatore umano, ad eccezione di quelle svolte dai soggetti che hanno raccolto un consenso nell’ambito di un contratto attivo (o cessato da non più di trenta giorni) per la fornitura di beni o servizi.
Alcune delle importanti novità:
- l’art. 2 estende l’ambito di applicazione del Registro pubblico, ricomprendendo, oltre alle numerazioni presenti negli elenchi di contraenti e i rispettivi indirizzi postali, anche tutte le numerazioni nazionali, fisse e mobili, di cui all’art. 1, c. 2 della Legge n. 5/2018;
- l’art. 3 dispone che il contraente potrà esercitare il diritto di opposizione di cui all’art. 21, c. 2 del GDPR, mediante iscrizione gratuita al Registro pubblico;
- l’art. 5 prevede che ciascun operatore deve presentare istanza di accesso al gestore del Registro pubblico, per poter procedere al trattamento dei relativi dati;
- l’art. 6 prevede che gli operatori sono tenuti a corrispondere tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali al gestore del Registro pubblico;
- l’art. 8 dispone che gli operatori di telemarketing saranno obbligati a consultare mensilmente il nuovo Registro pubblico e comunque prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria per verificare i numeri che intendono contattare;
- l’art. 9 dispone che operatori e i soggetti che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, al momento della chiamata con il possibile contraente, a garantire la propria identificazione ai sensi dell’art. 2, c. 2 della Legge n. 5/2018, per cui è obbligatorio utilizzare un prefisso specifico per le ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale, da applicare a tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati;
- l’art.10 dispone agli operatori di indicare con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti di cui all’art. 129 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Elenchi dei contraenti) ovvero da altre fonti, fornendo le indicazioni utili all’eventuale iscrizione del contraente nel Registro pubblico delle Opposizioni, da effettuarsi al momento della chiamata ovvero all’interno del materiale inviato tramite posta cartacea;
- l’art. 11 dispone che gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, mettano a disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni commerciali analoghi strumenti di sensibilizzazione sui propri diritti di opposizione mediante iscrizione nel Registro pubblico delle Opposizioni, anche con l’inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.
Tuttavia, si segnala che, fino all’attivazione del Registro pubblico, i contraenti la cui numerazione è presente negli elenchi possono esercitare il diritto di opposizione, mediante l’impiego del telefono o mediante posta cartacea per i fini di cui al Regolamento, secondo quanto previsto dal D.P.R. 178/2010.