Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019 è stata pubblicata la Legge anticorruzione intitolata “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, c.d. “Spazza-corrotti”.
La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (“Legge Anticorruzione”) ha introdotto, tra le altre cose, alcune modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D. Lgs 231/2001, di seguito sintetizzate:
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- ampliamento del catalogo dei reati presupposto con l’introduzione, all’art. 25, comma 1 del D. Lgs. 231/2001, del reato di “traffico di influenze illecite” di cui all’art. 346-bis c.p.;
- inasprimento delle sanzioni interdittive, (articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001), per i reati previsti dall’art. 25 commi 2 e 3 (reati di concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità): in tali casi la durata delle sanzioni interdittive (prima fissata in un termine non inferiore a un anno) non potrà essere inferiore a quattro anni e superiore a sette, qualora il reato sia commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) (soggetti apicali), e non inferiore a due anni e non superiore a quattro, qualora il reato sia commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) (sottoposti).
- introduzione di sanzioni interdittive attenuate, al nuovo comma 5-bis dell’art. 25 (per un termine compreso tra 3 mesi e 2 anni) nel caso in cui l’ente, prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- previsione della procedibilità d’ufficio per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.
- durata massima delle misure cautelari di cui all’art 51 del D. Lgs. 231/2001: al comma 1, le parole: “la metà del termine massimo indicato dall’art. 13, comma 2”, sono sostituite dalle parole: “un anno” e al comma 2, secondo periodo, le parole: “i due terzi del termine massimo indicato dall’art. 13, comma 2” sono sostituite dalle parole: “un anno e quattro mesi”. (Nella sostanza nulla è cambiato).
La legge entra in vigore il 31 gennaio 2019.