La legge di Bilancio proroga al 31 dicembre 2018 il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2017, della piena entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).
In termini operativi, slitta di un anno la piena entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, con conseguente mantenimento del regime del “doppio binario” che prevede l’obbligo di tenuta in modalità cartacea ed elettronica dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, del modello unico di dichiarazione ambientale, oltre che delle relative sanzioni, fino alla data del subentro del nuovo concessionario.
Parimenti, per tutto il 2018, non si applicheranno le sanzioni relative al SISTRI, diverse da quelle concernenti l’omissione dell’iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa (tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell’art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sono infatti già operative dal 1° aprile 2015 e sono ridotte del 50 per cento).
Inoltre, viene inserito l’art. 194-bis nel Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06) finalizzato all’introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.
Le semplificazioni riguardano:
- prevedere l’adempimento delle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto, di cui agli artt.190 e 193 del Codice dell’Ambiente, anche in formato digitale, in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs.82/2005 (Codice di amministrazione digitale) e per consentire la lettura integrata dei dati riportati;
- consentire la trasmissione della quarta copia dei formulario di trasporto prevista al comma 2 dell’art. 193, anche mediante posta elettronica certificata;
- prevedere l’applicazione al contributo di iscrizione al SISTRI, di cui all’art.7 del decreto del Ministro dell’ambiente 30 marzo 2016, n. 78, dei termini di prescrizione di cui all’art. 2946 (Prescrizione ordinaria) del Codice civile, che fissa il termine di prescrizione dei diritti in dieci anni, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente;
- prevedere l’adozione di procedure per il recupero dei contributi SISTRl dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o conguaglio da parte degli utenti del sistema SISTRI, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi: a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell‘ambiente per contributi SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente; b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo; c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento del contributo SISTRI, fino all’annualità in corso alla data di approvazione della disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiscienza, o accertamento concordato in contradditorio; d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell’ambiente e gli utenti del sistema SISTRI per i profili inerenti il pagamento o il rimborso del contributo SlSTRI;
- prevedere l’estinzione della sanzione dovuta per il mancato pagamento del contributo per l’iscrizione, prevista all’art. 260-bis, comma 2 del Codice dell’Ambiente, senza il pagamento di interessi, a seguito dell’esperimento delle procedure indicate al comma 2 e della regolarizzazione della posizione contributiva.