Sarà a breve pubblicata in GU la legge “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”. Obiettivo di questo nuovo intervento normativo in tema di telemarketing è, contrariamente ad alcune iniziative paventate nei mesi scorsi e che avevano trovato l’opposizione del Garante della Privacy, rafforzare il ruolo del cosiddetto Registro delle opposizioni e innalzare il livello di tutela del cittadino nei confronti del telemarketing aggressivo.
Tra le disposizioni emerge che:
- sarà possibile per gli interessati inserire nel registro delle opposizioni tutte le numerazioni a sé intestate, anche quelle mobili;
- nel registro delle opposizioni dovranno essere inserite automaticamente le numerazioni di coloro che chiedono di non essere pubblicati negli elenchi di abbonati;
- sarà possibile per gli interessati iscritti nel registro delle opposizioni revocare la propria opposizione al marketing da parte di uno o più soggetti;
- con l’iscrizione al registro delle opposizioni si intende revocato ogni consenso precedentemente rilasciato al trattamento delle numerazioni telefoniche per attività di marketing e per ricerche di mercato (anche i consensi rilasciati a terzi relativamente alla possibilità di cedere le numerazioni sono revocati, conseguentemente anche in caso di liste acquistate il telemarketing è inibito), l’iscrizione al registro delle opposizioni non inibisce il contatti verso chi ha in corso un rapporto contrattuale o lo ha cessato da meno di 30 giorni;
- daranno invece titolo per effettuare attività di telemarketing lecitamente i consensi manifestati da interessati successivamente alla registrazione nel registro delle opposizioni;
- viene esplicitamente vietata qualsiasi forma di cessione finalizzata al telemarketing di dati personali degli interessati iscritti nel registro, fatta eccezione per attività lecite proprie del titolare (è prevista una sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro e, in caso di reiterazione la sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività);
- in caso di cessioni l’interessato deve essere informato dell’identità dei cessionari dal cedente;
- è vietato l’utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri, anche non inseriti negli elenchi di abbonati.
Il legislatore ha ritenuto di prevedere espressamente (qualora vista l’entità delle modifiche al funzionamento del registro delle opposizioni non risultasse già chiaro dalla lettura della norma nel suo complesso), per coloro che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, l’obbligo esplicito di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste.
In caso di mancato rispetto dell’opposizione dell’interessato è prevista una sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro e, in caso di reiterazione la sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Per le sanzioni viene individuata una responsabilità in solido tra call center e titolare.
La legge prevede infine che venga istituito un prefisso specifico per identificare le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale e che gli operatori esercenti l’attività di call center dovranno adeguarsi per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro 60 giorni dalla sua istituzione.