Lo scorso 29 luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 176 del 29/07/2022) il Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022 (il “Decreto”), avente ad oggetto l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea).
Tale Decreto, in particolare, disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela.
Tra le novità di maggiore portata di tale testo normativo si segnala quanto disposto dall’art. 4, comma 8, lett. b), che, introducendo ulteriori obblighi informativi, prevede che il datore di lavoro o il committente pubblico e privato saranno tenuti a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire:
- indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni;
- indicazioni incidenti sulla sorveglianza, sulla valutazione, sulle prestazioni e sull’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
Tale norma fa salvo, ovviamente, quanto disposto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), in tema di impianti audiovisivi e altri strumenti implicanti ipotesi di controllo a distanza del lavoratore.
Sul punto, giova, altresì, precisare che un processo decisionale automatizzato si ha quando vengono prese determinate decisioni impiegando mezzi tecnologici senza coinvolgimento umano.
Ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi di cui sopra, il datore di lavoro o il committente sarà tenuto a fornire al lavoratore, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, anche le seguenti ulteriori informazioni:
- gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo dei suesposti sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;
- gli scopi, le finalità, la logica ed il funzionamento di detti sistemi;
- le categorie di dati trattati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare tali sistemi, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;
- le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;
- il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza di detti sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.
A fronte di ciò, il lavoratore, direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, avrà diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni concernenti gli obblighi di cui sopra. Il datore di lavoro o il committente saranno tenuti a trasmettere i dati richiesti e a rispondere per iscritto entro trenta giorni.
Il datore di lavoro o il committente saranno tenuti, infine, a integrare l’informativa con le istruzioni per il lavoratore in merito alla sicurezza dei dati e a procedere con l’aggiornamento del registro dei trattamenti (cfr. art. 30 del Regolamento UE 2016/679) riguardanti le attività di cui sopra, incluse le attività di sorveglianza e monitoraggio. Al fine di verificare che gli strumenti utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa siano conformi alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, il datore di lavoro o il committente dovranno, altresì, effettuare un’analisi dei rischi (cfr. art. 32 Regolamento UE 2016/679) e una valutazione d’impatto (cfr. art. 35 Regolamento UE 2016/679) degli stessi trattamenti, procedendo alla consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali qualora la predetta valutazione d’impatto indichi che il trattamento derivante dall’implementazione dei suddetti sistemi presenta un rischio elevato in assenza di misure adottate per attenuare il rischio relativo ai diritti e alle libertà dei lavoratori.