Il Garante per la protezione dei dati personali ha integrato le frequently asked question sul trattamento dei dati relativi ai dipendenti nel contesto lavorativo nell’ambito dell’emergenza sanitaria. Sono stati aggiunti alcuni interessanti approfondimenti in tema di “contact tracking”.
Il Garante ha affermato che − allo stato – l’uso di tecnologie di “contact tracking” è lecito solo nei limiti di quanto disciplinato unicamente dall’art. 6, d.l. 30.4.2020, n. 28. Non è quindi possibile implementare legittimamente in ambito aziendale soluzioni applicative che consentano di ricostruire, in caso di contagio di un dipendente, i contatti significativi avuti da quest’ultimo in un periodo di tempo commisurato con quello individuato dalle autorità sanitarie in ordine alla ricostruzione della catena dei contagi. Secondo il Garante l’unica soluzione applicativa che legittimamente effettua tale funzione è la app “Immuni”.
Al fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro il Garante indica che i datori di lavoro possono però implementare soluzioni che non trattano dati personali, ad esempio:
- applicazioni che effettuano il conteggio del numero delle persone che entrano ed escono da un determinato luogo, attivando un “semaforo rosso” al superamento di un prestabilito numero di persone contemporaneamente presenti;
- dispositivi indossabili che emettono un avviso sonoro o una vibrazione in caso di superamento della soglia di distanziamento fisico prestabilita (dunque senza tracciare chi indossa il dispositivo e senza registrare alcuna informazione).
- applicativi collegati ai tornelli di ingresso che, attraverso un rilevatore di immagini, consentono l’accesso solo a persone che indossano una mascherina (senza registrare alcuna immagine o altra informazione).