A causa di un’inottemperanza verso un proprio provvedimento riguardante due distinte pratiche aventi ad oggetto la raccolta, lo scambio con terzi e l’utilizzo, a fini commerciali, dei dati degli utenti-consumatori, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (“AGCM”), con delibera del 9 febbraio 2021, ha sanzionato Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. (congiuntamente “FB”), in solido fra loro, per 7 milioni di euro complessivi.
Lo ha comunicato la succitata Autorità con un comunicato stampa del 17 febbraio 2021.
La decisione dell’AGCM, in particolare, trae origine da un precedente provvedimento (cfr. prov. AGCM n. 27432 del 29 novembre 2018), in virtù del quale l’Authority aveva rilevato, in capo alle summenzionate entità, le seguenti pratiche:
- nella fase di prima registrazione dell’utente nella Piattaforma Facebook (sito web e app), la sussistenza di un’informativa priva di immediatezza, chiarezza e completezza, in riferimento alla propria attività di raccolta e utilizzo, a fini commerciali, dei dati dei propri utenti (pratica a);
- l’applicazione, in relazione ai propri utenti registrati, di un meccanismo che, tramite i diversi passaggi in cui si articolava, comportava la trasmissione dei dati degli utenti dalla Piattaforma (sito web/app) del social network ai siti web/app di terzi e viceversa, senza preventivo consenso espresso dell’interessato, per l’uso degli stessi a fini commerciali e di profilazione (pratica b).
Tale provvedimento, qualificando le suesposte pratiche come commercialmente scorrette ai sensi del Codice del Consumo, aveva onerato Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. della pubblicazione, a loro cura e spese, di una dichiarazione rettificativa che doveva osservare, inter alia, i seguenti termini:
- il testo della dichiarazione rettificativa avrebbe dovuto corrispondere a quanto riportato in allegato al medesimo provvedimento dell’AGCM;
- la dichiarazione avrebbe dovuto essere pubblicata entro quarantacinque giorni dall’avvenuta notificazione dello stesso provvedimento sulla homepage del sito internet aziendale per l’Italia, raggiungibile agli indirizzi https://it-it.facebook.com/ e https://m.facebook.com/, nonché sull’app Facebook, in una posizione che avrebbe consentito una immediata visibilità;
- la dichiarazione rettificativa avrebbe dovuto essere pubblicata al primo accesso di ciascun utente registrato italiano sulla propria pagina personale, a partire dalla mezzanotte del quarantacinquesimo giorno dall’avvenuta notificazione del provvedimento, attraverso un pop-up a schermata intera.
FB ricorreva avverso tale dispositivo invocando particolari complessità nell’applicazione della dichiarazione rettificativa ivi prevista, e, a fronte di ciò, il TAR Lazio, con due specifiche sentenze (nn. 260/2020 e 261/2020) aveva stabilito che tali difficoltà dovevano essere affrontate da FB e dall’Autorità in sede di verifica dell’ottemperanza al provvedimento stesso, entro il cui ambito l’AGCM sarebbe stata tenuta a fornire a FB ogni chiarimento necessario per consentire una compiuta esecuzione del proprio dispositivo.
Ne conseguiva che l’AGCM intraprendeva un nuovo procedimento volto a conseguire l’interlocuzione evidenziata nelle pronunce del TAR, ma, nonostante i chiarimenti forniti sulle modalità e la comunicazione di un nuovo testo conforme alle predette sentenze, con riferimento alle pratiche ritenute in violazione del Codice del Consumo dal provvedimento n. 27432 del 29 novembre 2018, rilevava come FB non avesse provveduto alla suddetta pubblicazione.
L’Authority, pertanto, in virtù dell’inottemperanza di cui all’obbligo stabilito dal predetto provvedimento, irrogava nei confronti di FB due sanzioni amministrative pecuniarie ammontanti, complessivamente, a 7 milioni di euro, quantificati ai sensi dell’art. 27, co. 12 e 13, del Codice del Consumo.