In tema di lotta alla pandemia da Covid-19, la fruibilità di taluni servizi e l’accesso a determinati locali (aeroporti, hotel, stazioni, etc.) possono essere subordinati all’ostensione di “pass vaccinali”, ovvero rappresentazioni dell’informazione sull’essersi vaccinati o meno, solo se interviene una norma di legge nazionale che – in conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali – definisca adeguata regolamentazione.
Questo è quanto raccomandato dal Garante per la protezione dei dati personali con una nota pubblicata sul proprio sito-web il 1° marzo 2021.
Le argomentazioni dell’Autorità discendono da un diffuso dibattito inscenatosi a seguito dell’arrivo dei vaccini anti-Covid-19 e sono tese, ragionevolmente, ad evocare particolare cautela nell’implementazione di siffatte soluzioni, che, in ogni caso, implicherebbero un delicato e rischioso trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale dei cittadini.
L’intervento dell’Authority, peraltro, invocando la sottoposizione della circolazione della succitata informazione ad una base giuridica quale la norma di legge nazionale, ha implicitamente escluso la capacità, in capo alle regioni e alle aziende private in genere, di intervenire analogamente a riguardo con proprie disposizioni o iniziative.
La nota in parola, infine, specifica che, in assenza del presupposto legislativo evidenziato, qualunque ricorso a strumenti finalizzati a distinguere la platea dei cittadini vaccinati sarebbe da considerarsi illegittimo.