Grazie ad un provvedimento del 20 giugno scorso, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del Ministero del lavoro inerente al Sistema informativo del Reddito di cittadinanza (Rdc).
Nell’ambito di tale Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Reddito di cittadinanza, una presso l’ANPAL, per il coordinamento dei centri per l’impiego, e l’altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali (cfr. art. 6 del D.L. 28.1.2019 n. 4).
Il provvedimento in parola trae la propria origine dalla richiesta di parere del 18 giugno 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sullo schema di decreto del Ministro in materia di Sistema informativo del Reddito di cittadinanza (da adottarsi ai sensi dell’art. 6, co. 1 del D.L. n. 4/2019), comprendente anche le valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali effettuate, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (UE) n. 2016/679, dal Ministero, con riferimento al Sistema informativo del Rdc nel suo complesso e alla Piattaforma digitale per il Patto di inclusione sociale, e dall’ANPAL, con riferimento alla Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro.
A fronte di ciò, il Garante ha sottolineato come lo schema di decreto in esame abbia “raccolto” tutte le indicazioni fornite nel corso delle pregresse interlocuzioni intercorse con i rappresentanti del Ministero e dell’ANPAL, aventi lo scopo assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Dette indicazioni esigevano, tra agli altri:
- l’integrazione della base giuridica di cui al suindicato decreto legge con disposizioni contenenti misure atte a garantire nei confronti degli interessati la liceità, la correttezza e la trasparenza del trattamento, assicurando l’esatta individuazione delle finalità di volta in volta perseguite nell’ambito dei trattamenti effettuati nel Sistema informativo del Rdc (art. 5, § 1, lett. a) e b), e 6, § 3, lett. b), del Regolamento UE n. 2016/679);
- la puntuale indicazione delle fonti amministrative presso cui sono raccolti i dati necessari all’individuazione delle platee di beneficiari da indirizzare alla stipula dei patti, nel rispetto dell’art. 2-ter (“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”) del D.Lgs. 196/2003 novellato;
- la minimizzazione dei dati personali assicurando, in relazione ad ogni flusso informativo disciplinato nello schema in parola, il rispetto del principio di proporzionalità con la puntuale individuazione delle tipologie di dati, delle operazioni eseguite, dei soggetti cui possono essere comunicati e delle categorie di soggetti autorizzati all’accesso (artt. 5, § 1, lett. c), e 25 del Regolamento UE n. 2016/679);
- l’utilizzo dei dati anonimi o aggregati da parte del Ministero, per fini di analisi, controllo e monitoraggio, e da parte delle Regioni, per fini di programmazione, statistica e ricerca e in relazione agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, § 1, lett. c), del Regolamento UE n. 2016/679).
Conseguentemente a quanto evidenziato, dunque, il Garante ha ravvisato l’assenza di ulteriori rilievi da approfondire e, esprimendosi con parere positivo, ha autorizzato il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza e delle relative Piattaforme ai sensi dello schema di decreto del Ministero del Lavoro.
Fonte NEWSLETTER N. 455 del 5 luglio 2019 del Garante per la protezione dei dati personali