In data 28 Aprile sono state emanate le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di seguito riportiamo le parti fondamentali del testo dell’Ordinanza in questione:
Art. 1.
- Per le motivazioni in premessa, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti
che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo è esteso ai
lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture
riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017.
- Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori
sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.
- Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.
- Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
- La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso, ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali.
Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l’art. 2-bis “Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie” del D.L.
22/04/2021, n. 52, come modificato dall’articolo 4 , comma 1 lett. b) del D.L. 23/07/2021, n. 105, D.L. 23/07/2021, n. 105, è stato abrogato dall’art. 7-ter, comma 2, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.
- Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
- I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni
del medesimo comma.
Art. 2.
- La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.
- Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.