In tema di normativa antincendio il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, relativo ai “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, verrà superato dall’entrata in vigore dei vari decreti del Ministero dell’Interno emanati nel 2021:
In particolare, il decreto 2 Settembre 2021 ha effetti molto importanti nella gestione di ogni azienda: a partire dal 4 ottobre 2022, gli addetti antincendio di qualunque tipologia di attività, anche per un ufficio identificato dalla previgente normativa a rischio basso, dovranno svolgere una formazione che preveda la parte pratica, che prima era richiesta esclusivamente per le attività a rischio medio ed elevato.
Il 29 ottobre 2022 entrano in vigore le nuove regole sulla sicurezza antincendio per le attività svolte in luoghi di lavoro definiti a basso rischio. Si tratta dell’ultimo dei provvedimenti, il decreto 3 settembre 2021, che riguarda i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio. Si tratta del Minicodice per le attività svolte in luoghi di lavoro definiti a basso rischio incendio, che fissa i criteri generali per individuare le misure di prevenzione che evitino l’insorgere di un incendio e che ne limitino le conseguenze qualora si verifichi, nonché determinare le misure precauzionali di esercizio.
Obiettivo di tale decreto sono i criteri generali per individuare le misure di prevenzione che evitino l’insorgere di un incendio e che ne limitino le conseguenze qualora si verifichi, nonché determinare le misure precauzionali di esercizio. Anch’esso non si applica ai cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
In generale, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono:
– indicati da regole tecniche per i luoghi di lavoro ove sono state previste;
– previsti dall’Allegato I del medesimo D.M. 03/09/2021 (Mini-codice), per i luoghi di lavoro a rischio basso;
– previsti dal D.M. 03/08/2015, per i luoghi di lavoro ove non siano presenti regole tecniche e non siano definibili a rischio basso;
– riferibili facoltativamente al D.M. 03/08/2015, per i luoghi di lavoro a rischio basso.
Il decreto del 3 settembre viene chiamato “Mini-codice”, perché stabilisce criteri semplificati per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio.
Si identificano luoghi di lavoro a basso rischio:
– attività non soggette al controllo dei VV.F (Allegato I, D.P.R. n. 151/2011);
– attività non dotate di specifica regola tecnica verticale (uffici con oltre 300 occupanti, attività ricettive turismo con oltre 25 posti letto, attività scolastiche di ogni ordine, grado e tipo, collegi ed accademie con affollamento superiore a 100 occupanti)
Tali luoghi di lavoro hanno le seguenti caratteristiche:
1. affollamento complessivo inferiore o uguale a 100 occupanti;
2. superficie lorda complessiva inferiore o uguale a 1.000 m2;
3. con piani situati a quota compresa tra -5 metri e 24 metri;
4. ove non si detengano o trattino materiali combustibili in quantità significative (generalmente intesi in qf > 900 MJ/m2: per il calcolo di tali parametri è utile scaricare il programma Cla.Ra.F. dal sito dei VV.F.);
5. ove non si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
6. ove non si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Anche l’ultimo decreto evidenzia come all’interno del DVR di incendio devono essere riportate le misure di prevenzione e protezione. Per le attività e le relative valutazioni dei rischi preesistenti, l’adeguamento normativo rispecchia quanto indicato all’art. 29 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., comma 3 che prevede come il documento debba essere rielaborato, tra l’altro, in occasione di modifiche del processo produttivo, dell’organizzazione del lavoro significative per la salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione. Tuttavia, vengono rivisitati i parametri di valutazione delle singole attività e, pertanto, il datore di lavoro deve pur sempre effettuare una valutazione di quanto indicato dal nuovo decreto ministeriale.
Il decreto stabilisce gli elementi minimi della valutazione dei rischi incendio, e dà particolare rilevanza all’individuazione di misure a tutela della sicurezza di persone con esigenze particolari, delle quali tener conto in fase di progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza.
In base alle risultanze della valutazione, sono suggerite le misure antincendio da adottare (strategia antincendio), in ordine alla compartimentazione (verso altre attività o all’interno dei luoghi di lavoro) ed alle vie d’esodo (caratteristiche, dati di ingresso, progettazione del sistema d’esodo).
Inoltre, ricomprese nelle strategie previste dal decreto, vi sono la gestione della sicurezza antincendio (GSA) nonché il controllo dell’incendio. La GSA prevede l’attuazione di tutte quelle misure antincendio preventive (dalla manutenzione, alla segnaletica, al controllo sui divieti). Il controllo dell’incendio si realizza con l’idonea scelta e collocazione dei presidi antincendio. Nel decreto si suggerisce l’utilizzo di estintori a base d’acqua (idrici) nei luoghi di lavoro al chiuso con principi di incendio di classe A (combustibili solidi) e classe B (liquidi ad alta infiammabilità).