Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo di adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), in attuazione della delega contenuta nell’art. 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Il provvedimento introduce il nuovo art. 437-bis c.p. e inserisce nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-vicies, che richiama, quali reati presupposto, tanto il nuovo delitto quanto l’art. 612-quater c.p., già vigente dal 2025. Restano da verificare numero e data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma l’impianto è ormai definito e merita una lettura tecnica.
Due fattispecie, due logiche
L’art. 437-bis c.p. si colloca tra i delitti contro l’incolumità pubblica, accanto alla figura tradizionale dell’art. 437, e conserva quella medesima impronta prevenzionistica. La norma ha struttura bifasica: il primo comma punisce chi, nella progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzo professionale di sistemi ad alto rischio, omette le misure tecniche idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni, ovvero le misure di sorveglianza umana; il secondo comma sanziona, più severamente, la condotta commissiva di alterazione del sistema. Il terzo comma prevede una riduzione di pena per l’ipotesi di colpa grave riferita al solo comma 1.
Il dato più significativo, sul piano dogmatico, è il doppio filtro selettivo: la qualificazione del sistema come ad alto rischio ai sensi dell’AI Act e la derivazione di un pericolo concreto per la vita o l’incolumità individuale (ovvero, con pena aggravata, per l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato). Non è quindi punita la violazione degli obblighi di compliance in sé: occorre che l’omissione si traduca in un’esposizione a pericolo verificabile. È una scelta coerente con il principio di extrema ratio, che tuttavia scarica sull’interprete l’onere di ricostruire il contenuto delle “misure idonee” per rinvio alla disciplina tecnica europea.
L’art. 612-quater c.p. risponde a una logica opposta: è reato di evento, richiede un danno alla persona ritratta e non conosce il filtro dell’alto rischio. Ne consegue un perimetro applicativo potenzialmente molto più ampio, che intercetta l’uso ordinario di strumenti di IA generativa nei processi di comunicazione, marketing e produzione di contenuti.
L’imputazione all’ente
Il meccanismo resta quello ordinario degli artt. 5, 6 e 7 del decreto 231: reato commesso da soggetto apicale o subordinato, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, reso possibile da una carenza organizzativa. Sul piano sanzionatorio, il testo prevede la sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote per l’art. 437-bis e da 200 a 700 quote per l’art. 612-quater, con estensione delle interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. b), c), d) ed e).
Il punto di maggiore interesse operativo è che gli obblighi dell’AI Act in materia di gestione del rischio, sorveglianza umana, robustezza e cibersicurezza (artt. 9, 14, 15 e 26) assumono la funzione di regole cautelari: la loro inosservanza diventa il presupposto tecnico della colpa. Con un’avvertenza non trascurabile: la conformità al Regolamento non esclude di per sé la responsabilità.
Che cosa significa per i Modelli
Non nasce un indistinto “rischio IA” da aggiungere alla parte speciale. L’aggiornamento va costruito a valle di un risk assessment effettivo: inventario dei sistemi in uso, qualificazione ai sensi dell’AI Act, individuazione del ruolo dell’ente (fornitore o deployer), mappatura dei processi in cui l’output algoritmico incide su beni della vita e dell’incolumità. Da qui derivano presidi concreti: attribuzione formalizzata delle responsabilità, sorveglianza umana non simbolica e documentata, logging e tracciabilità, presidi autorizzativi sui contenuti sintetici, clausole contrattuali con i fornitori, formazione mirata e flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.
La vera sfida, per le imprese, ancora una volta non risiede nel dimostrare di aver seguito corsi su come usare l’AI, ma è dimostrare di saperla governare.







