Al fine di contenere e contrastare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19, il Governo italiano ha emanato numerosi provvedimenti d’urgenza che, oltre a limitare la libertà di circolazione delle persone, hanno altresì inciso diffusamente sulla vita delle società e imprese presenti sul territorio italiano, nonché in generale sulla libera iniziativa economica riconosciuta agli individui.
La crisi globale pandemica, dovuta dalla diffusione del Covid-19 nel nostro paese, ha investito i tessuti economici e giuridici del Paese, con indubbi riflessi anche sui Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dagli enti ai sensi del D. Lgs. 231/01e sull’attività degli Organismi di Vigilanza.
Il Covid-19 risulta, dunque, essere un rischio d’impresa in quanto prevede potenziali profili di responsabilità penale dei soggetti apicali e/o dei loro sottoposti nell’ambito d’impresa, con conseguente possibile responsabilità amministrativa degli enti:
- rischi diretti: legati al mancato contenimento del rischio di contagio;
- rischi indiretti: derivanti dalla riorganizzazione delle attività aziendali;
- rischi di reati commessi sfruttando la situazione che si è venuta a creare.
L’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 che ha la responsabilità di vigilare sull’osservanza, funzionamento e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è tenuto a valutare tempestivamente l’impatto che questo rischio può avere sui processi aziendali sensibili rispetto ai reati presupposto ipotizzabili, in primis sui reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché l’adeguatezza del Modello organizzativo dell’ente di riferimento, in termini di azioni preventive adottate rispetto al rischio pandemico.
Il rischio Covid-19, di per sé, non implica la necessità di aggiornamento del Modello 231, in quanto i rischi indiretti dovrebbero essere già adeguatamente mappati nel Modello. Mentre, in caso non fossero previsti, sarà proprio l’Organismo di Vigilanza a dover segnalare al vertice amministrativo la necessità di integrare il Modello 231 mappando anche i rischi commissioni ai seguenti reati:
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati ex Art. 24-bis D. Lgs. 231/01, connessi all’incremento dell’utilizzo degli strumenti informatici (servizi a supporto dello smart-working);
- Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità ex Art. 25 D. Lgs. 231/2001, connessi ai rapporti con le Autorità competenti per la partecipazione a procedure di gara semplificate, prosecuzione dell’attività, accesso agli ammortizzatori sociali, accesso a benefici fiscali, aiuti, indennizzi e premi;
- Reati tributari ex Art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in relazione alla gestione degli aspetti fiscali e tributari della società;
- Abusi di mercato ex Art. 25-sexies e Reati societari ex Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001, connessi alla corretta informazione societaria di società quotate e non.
Il ragionamento, a maggior ragione, vale per l’ambito dei reati ex Art. 25-septies di “omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” dove, in presenza di un Modello che già contempla tali rischi, l’emergenza Covid-19 non comporta la necessità di un suo aggiornamento, bensì quella di implementare il sistema gestionale sottostante con conseguente adozione delle relative misure preventive.
L’OdV, pertanto, deve mantenere un costante focus sul rispetto dei presidi già adottati dalla società e sull’eventuale necessità di aggiornamento del Modello 231, in considerazione della intensità e/o frequenza dei rischi già mappati, confrontandosi con le funzioni interne preposte già esistenti o previste ad hoc per fronteggiare questa emergenza Covid-19.