Ai sensi dell’art. 42 del D.L. n° 18 del 17.03.2020, e come confermato dalla circolare INAIL n.13 del 3 aprile 2020, l’infezione da Covid-19 contratta “in occasione di lavoro”, costituisce infortunio ai sensi del D.Lgs. 81/08. Il rischio di contagio, pertanto, comporta un nuovo profilo di rischio biologico ad alta intensità, che impone una valutazione specifica (ai sensi del D.Lgs. 81/08) e l’adozione di adeguate misure, al fine della prevenzione (anche) degli illeciti di cui all’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01.
Se tali obblighi sono chiari per le organizzazioni ove esiste una “esposizione deliberata” ovvero una “esposizione potenziale” dei lavoratori all’agente biologico durante l’attività lavorativa (vedi ospedali, RSA, assistenza sanitaria domiciliare, ecc. – ma un’attenta analisi del rischio potenziale potrebbe includere le squadre di primo soccorso per la gestione delle emergenze), sono emersi orientamenti differenti nel caso in cui l’agente biologico non sia strettamente legato alle attività lavorative, bensì riconducibile a situazioni esterne non direttamente controllabili dal Datore di Lavoro ma comunque con riflessi sui propri lavoratori all’interno della sfera lavorativa e dei luoghi di lavoro, di cui è responsabile (ai sensi dell’art. 2087 del codice civile e del D. Lgs. 81/2008).
A tal proposito la nota INAIL n. 89 del 13 marzo u.s. ha confermato come non vi sia uno stretto obbligo da parte dei Datori di Lavoro di aggiornare il DVR, non essendo – a giudizio dell’ente – un rischio riconducibile all’attività lavorativa e quindi non potendo valutarne concretamente tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione della fonte o riduzione dello stesso.
Tuttavia la stessa nota suggerisce ai Datori di Lavoro di dotarsi in ogni caso di uno specifico protocollo (o piano d’azione o procedura) di concerto con il Medico Competente e l’RSPP, definendo il proprio approccio nell’individuazione e attuazione delle misure di prevenzione, basate sul contesto, sul lavoratore e assicurando altresì adeguati DPI.
Tale protocollo deve entrare come appendice al DVR al fine di tracciare le azioni messe in atto e dimostrare di aver agito per meglio ad evidenza delle azioni intraprese in ottica prevenzionistica.
Analogamente all’INAIL diverse istituzioni si sono espresse nel senso di ritenere non dovuto un aggiornamento del DVR per gli aspetti inerenti il rischio biologico pandemico del Covid 19 (principalmente ATS).
A ben riflettere, tuttavia, gli obblighi vigenti sui datori di lavoro disposti dall’articolo 2087 del codice civile e dal Testo unico sull’igiene e sicurezza (D. Lgs. 81/2008) ci inducono a raccomandare a tutti i Datori di Lavoro e RSPP (Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione) di intervenire sul DVR, sia perché le misure preventive intraprese per tutti (rilevazione di temperature all’ingresso, distanze, gestione quarantene, istruzioni operative e azioni formative e informative) e i DPI adottati (mascherine, guanti, occhiali protettivi, indumenti) in occasione di scelte di riprese operative aziendali presso la sede di lavoro (luoghi di lavoro), sono comunque il frutto di analisi di un rischio di cui si è consapevoli sta esponendo ogni lavoratore, sia perché, come detto, un’esposizione potenziale al rischio è presente nell’ambito dei servizi di prima emergenza e pronto soccorso.