L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha ammonito una società specializzata in sistemi professionali per le telecomunicazioni, per non aver dato riscontro alle richieste di alcuni utenti che non volevano ricevere e-mail promozionali e le ha ingiunto di adottare le misure organizzative necessarie per fornire una risposta immediata a chi si oppone al direct marketing.
L’Ordinanza di ingiunzione del 25 Marzo 2021 nei confronti della società è scaturita da due reclami con i quali gli interessati, oltre a lamentare la ricezione di e-mail promozionali inviate senza che i primi avessero prestato il consenso specifico, non avevano potuto interrompere gli invii tramite il tasto unsubscribe delle e-mail: le richieste di esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016 non ricevevano, pertanto, alcun riscontro.
La società ha sostenuto che il mancato riscontro era dovuto all’assenza di monitoraggio per diversi mesi della casella PEC – qui pervenivano le opposizioni dei reclamanti – a causa di problemi organizzativi e che gli utenti avrebbero dovuto esercitare i loro diritti attraverso il modulo presente al link Contattaci indicato nell’informativa privacy pubblicata nel sito web. Tuttavia, sulla base delle ulteriori indagini svolte ed esaminando il contenuto delle e-mail ricevute dai reclamanti, il Garante ha affermato che, essendo la denominazione sociale, il numero di partita IVA, l’indirizzo fisico ed il numero di telefono e fax le sole informazioni di contatto presenti nelle suddette e-mail e mancando, invece, riferimenti all’indirizzo del sito web, l’unico modo di individuare in maniera certa un canale di comunicazione era l’indirizzo PEC, rinvenibile nei pubblici registri. Inoltre, è stato osservato che il tasto unsubscribe presente in calce alle e-mail non era comunque funzionante.
L’Autorità, oltre a ricordare la necessità di acquisire il consenso degli interessati prima di inviare comunicazioni promozionali con modalità automatizzate, ha affermato che l’assenza di precise indicazioni all’interno delle stesse email promozionali sulle modalità per contattare la società, insieme alla mancanza di adeguate misure tecniche e organizzative che avrebbero dovuto consentire il funzionamento del tasto unsubscribe ed il corretto monitoraggio della casella PEC, hanno reso impossibile ai reclamanti di esercitare i propri diritti, consentendo l’invio di comunicazioni promozionali anche in presenza di una espressa opposizione.
Alla società è stato vietato il trattamento dei dati senza consenso e per le violazioni riscontrate è stata inflitta una sanzione di euro 30.000; ammontare che è stato determinato sulla base delle seguenti circostanze:
- il carattere sistemico delle violazioni rilevate, potenzialmente estese ad un vasto numero di interessati;
- il grado di responsabilità del Titolare del trattamento, da qualificarsi come gravemente colposo, tenuto conto che le misure organizzative implementate e la generale condotta non sono risultate adeguate alla diligenza attesa nell’effettuazione di attività di marketing;
- la scarsa collaborazione prestata nei confronti dell’Autorità, considerati gli insufficienti riscontri resi a quest’ultima in fase istruttoria;
- l’assenza di misure correttive proposte per evitare il ripetersi di eventi analoghi, non avendo la Società reso dichiarazioni in merito ad eventuali interventi correttivi riguardanti il trattamento effettuato.