Il Garante per la protezione dei dati personali informa, mediante la propria newsletter, di aver comminato una sanzione di oltre 2 milioni di euro ad una società che aveva svolto, tramite un call center albanese, attività di telemarketing e teleselling per conto di una azienda del settore energetico, in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali in vigore prima del Regolamento europeo.
La fattispecie sanzionata consisteva in una serie di condotte che, a detta dell’Autorità Garante, risultavano “essere state poste in essere in un quadro di marcato disinteresse della complessiva normativa in materia di protezione dei dati personali e di superficiale sottovalutazione delle gravi implicazioni derivanti dall’utilizzo di forme di acquisizione della clientela improntate all’informalità e alla unilaterale semplificazione del quadro degli adempimenti formali prescritti dalla normativa”.
La società, sulla base di presunti accordi con l’agente di vendita del gestore di energia, aveva infatti incaricato il call center albanese di contattare telefonicamente potenziali clienti utilizzando numerazioni telefoniche raccolte dal call center stesso, senza che la lista dei contatti fosse stata fornita o validata dalle tre aziende coinvolte nella campagna promozionale (la società multata, l’agente di vendita del gestore e il gestore stesso). Dopo il primo contatto da parte del call center, le persone che avevano manifestato la volontà di sottoscrivere un contratto venivano richiamate dalla società.
L’importo assai rilevante della sanzione è stato definito cumulando ogni violazione contestata per singolo interessato e tenendo conto anche della gravità della condotta della società.
Fonte: Newsletter del Garante per la protezione dei dati personali n. 453 del 30 maggio 2019