Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio ha dato il via libera alle nuove misure per la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo. Le norme approvate entrano in vigore con l’uscita in Gazzetta Ufficiale. In più il Ministero della Salute ha pubblicato una Circolare mediante la quale viene aggiornato il periodo di quarantena.
Di seguito riportiamo le nuove disposizioni, dal Ministero dell’Istruzione scheda di sintesi:
Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti.
È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni.
Scuola primaria
Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.
Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.
Scuola secondaria di I e II grado
Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2
Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2.
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.
Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni
Regime sanitario
Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.
Nuove disposizioni in tema di Green Pass
Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia illimitata senza necessità di effettuare nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.
Circolazione stranieri in Italia
A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Tale condizione è in vigore anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, ossia essi possono circolare ed entrare nelle attività sempre previa effettuazione di un tampone.
No limitazioni ai vaccinati
Con tale disposizione vengono infine eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per chi è in possesso del Green Pass Rafforzato.
Infine cambiano le regole di quarantena, come da aggiornamento rilasciato dal Ministero della Salute mediante Circolare del 4 febbraio 2022
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
Per i seguenti contatti:
1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale
primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano
completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni E
2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano
guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto
la dose di richiamo,
si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo,
la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito
alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di
possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.
Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al
termine del periodo di quarantena precauzionale.
Per i contatti stretti asintomatici che:
– abbiano ricevuto la dose booster, oppure
– abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
– siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
– siano guariti dopo il completamento del ciclo primario
non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’
prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.