Una recente circolare dell’ispettorato nazionale del lavoro la n. 5 del 19 febbraio 2018 ha sottolineato le motivazioni che hanno portato alla modifica del modulo di richiesta autorizzazione per installazione di impianti di videosorveglianza evidenziando – tra le altre – che:
- non appare fondamentale specificare nell’istanza il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare, fermo restando che le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell’istanza;
- non è più posto come condizione, nell’ambito del provvedimento autorizzativo, l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”.
In assenza della “doppia chiave fisica o logica” la circolare prevede – per i nuovi sistemi in tecnologia IP – che l’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che “in loco”, dovrà essere tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.
Con riferimento agli eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo, l’INL ha sottolineato che essi verificheranno le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente conformi e coerenti con le finalità dichiarate.