La della Cassazione ha affrontato per la prima volta in via di legittimità la questione delle allucinazioni dell’intelligenza artificiale negli atti processuali. Con la sentenza n. 23006 dell’11 giugno 2026, la Terza Sezione Penale ha affermato il principio per cui la citazione di precedenti inesistenti generati da sistemi di AI non attenua, ma accentua il giudizio di colpevolezza processuale. La sanzione in favore della Cassa delle Ammende viene quindi determinata in via equitativa in 5.000 euro, ben oltre la misura ordinaria.
Il fatto
Il ricorso presentato riportava principi (tra l’altro, virgolettati e ripostati in corsivo, simulando un’autentica citazione testuale) che richiamavano tre sentenze precedenti di legittimità sul tema dell’erronea indicazione delle generalità della parte. La verifica condotta dalla Corte ha rivelato una circostanza di particolare gravità: le sentenze esistono, ma trattano materie del tutto diverse e non hanno mai affermato i principi loro attribuiti.
L’accaduto è stato qualificato dalla Corte come “evidente fenomeno di allucinazione informatica”.
Il principio: il controllo del professionista resta integrale
Ciò che assume rilievo nella pronuncia è l’architettura argomentativa che sorregge l’inasprimento sanzionatorio, affermando che il professionista che utilizza strumenti di intelligenza artificiale conserva integralmente il controllo dell’atto e, pertanto, la responsabilità della sua conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità. In particolare il fondamento del dovere di controllo è nel fatto l’AI è uno strumento “notoriamente fallibile”. Ne deriva che affidarsi a tali strumenti senza alcun controllo umano sulle fonti non costituisce errore inevitabile, ma errore prevenibile con l’ordinaria diligenza professionale.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 del 2000 (in cui dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 616 del codice di procedura penale), aveva delineato l’area dell’errore scusabile come limite alla sanzionabilità. La Cassazione precisa che quell’area non copre l’ipotesi in cui la parte si affidi a strumenti notoriamente fallibili senza verifica. L’allucinazione AI integra un quid pluris rispetto alla comune genericità o manifesta infondatezza: non semplice debolezza argomentativa, ma “patologia dell’atto di impugnazione che incide sul suo stesso statuto di serietà tecnico-professionale”.
La modulazione della sanzione: cinque indici motivazionali
La sentenza fornisce un’indicazione operativa destinata a essere ripresa dalla giurisprudenza successiva. Per giustificare l’innalzamento della sanzione ex art. 616 c.p.p., il giudice può valorizzare cinque indici: la mancata verifica delle fonti; la spendita processuale di precedenti inesistenti come apparente supporto di censure; l’aggravio per la funzione nomofilattica e di filtro della Corte; la lesione dell’affidabilità minima che deve assistere gli atti difensivi; la maggiore intensità della colpa rispetto all’ordinaria proposizione di motivi aspecifici. Una griglia argomentativa strutturata, applicabile uniformemente.
Il quadro che si consolida
La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai coerente. I tribunali di Torino, Latina e Siracusa avevano già censurato l’uso acritico dell’AI generativa negli atti giudiziari. La Cassazione ora porta il principio sul piano di legittimità, conferendogli forza di orientamento della Suprema Corte.
Le implicazioni per la professione forense
Tre conseguenze immediate: ogni atto giudiziario redatto con il supporto di AI generativa deve essere sottoposto a verifica sistematica delle citazioni, secondo i parametri indicati dalla Corte (numero, sezione, data, massima pertinente); Il dovere di controllo ricade integralmente sul professionista che firma. Non si delega, non si trasferisce, non si attenua; La sanzione, in caso di allucinazione non intercettata, non è eventualità ma conseguenza che la Cassazione qualifica come giustificata e modulata verso l’alto.
L’AI non introduce una zona franca di deresponsabilizzazione. Lo dice la Cassazione, con parole che entreranno stabilmente nella formazione professionale forense.







