Secondo quanto riportato da numerose agenzie di stampa, una maxi-operazione del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, coordinato dalla Procura della Repubblica di Milano, ha portato a iscrivere nel registro degli indagati quattro persone per il presunto reato di trattamento illecito di dati previsto dall’art. 167 del DLgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Attraverso numerose perquisizioni condotte nelle province di Milano, Napoli e Caserta, le attività di indagine hanno fatto emergere che gli indagati avrebbero illecitamente sottratto, catalogato e commercializzato (mediante apposite società “schermo” costituite all’estero e intestate a prestanome) migliaia di generalità comprensive del numero di telefono e dell’indirizzo di residenza di clienti “selezionati” tra gli acquirenti di opere d’arte e numismatica di rinomate aziende del settore. Ciò sarebbe avvenuto in virtù di un ingegnoso sistema posto in essere unicamente per eludere le normative a tutela dei dati personali dei consumatori e per disporre senza vincoli di preziose liste di clienti a cui sottoporre propri prodotti.
Tale fattispecie costituirebbe il primo caso in Italia di contestazione del novellato art. 167 del DLgs. 196/2003.
Il testo di tale disposizione è stato modificato con il DLgs. 101/2018 e oggi dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di danneggiare l’interessato, operando in violazione di determinate disposizioni (cfr., inter alia, artt. 2-sexies e 2-octies DLgs. 196/2003, in riferimento al trattamento di dati personali particolari o di carattere giudiziario) arreca nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (cfr. art. 167, co. 1, 2 e 3, DLgs. 196/2003).
Si tratta di una modifica che certamente ha esteso le condotte punibili, introducendo l’effetto dannoso sull’interessato di chi opera in violazione delle disposizioni richiamate all’interno dell’articolo medesimo.