È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2019 il D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149 relativo al “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all’impiego della posta cartacea”. Il Decreto entrerà in vigore il 3 febbraio 2019. Con la norma da ultimo approvata la legittimazione del registro delle Opposizione è stato estesa anche alla posta cartacea. Il testo ufficiale è disponibile al seguente link http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/19/19G00006/SG
Con l’introduzione del Registro delle Opposizioni (RPO) il legislatore ha consentito una sorta di’“opt-out”, derogando alla disciplina generale della previa raccolta del consenso espresso (“opt-in”) da parte dell’interessato per le attività di telemarketing. È stato, quindi, posto a carico dell’interessato l’onere di iscriversi in tale Registro qualora non voglia ricevere chiamate telefoniche, e d’ora in poi invii cartecei, finalizzate alle attività di marketing da parte delle aziende. Dal canto loro le aziende devono periodicamente aggiornare la numerazione telefonica delle proprie liste di contatti con i nominativi degli iscritti al Registro delle opposizioni.
A tutti gli operatori di telemarketing corre l’obbligo di una previa consultazione del Registro delle Opposizioni prima di procedere ad attivare una compagna promozionale. Operativamente esse hanno l’obbligo di registrarsi al sistema comunicando le proprie liste di contatti telefonici, con pagamento delle relative tariffe tabellari. Una volta che il sistema abbia depurato tale lista dai numeri appartenenti a soggetti che si sono iscritti al Registro, la restituisce all’azienda entro 24 ore ed ha validità di quindici giorni. Dopo di che essa andrà nuovamente aggiornata con le nuove iscrizioni.
Il Registro delle opposizioni è stato introdotto dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178, “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali” e costituisce un registro ufficiale la cui tenuta e gestione sono state affidate dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Fondazione Ugo Bordoni. La novella legislativa di cui al D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149, di recentissima pubblicazione, ne muta i contenuti ad iniziare dal titolo “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”.
Il legislatore è intervenuto più volte al fine di definire il perimetro operativo delle attività di telemarketing. In particolare, la legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”, aveva già esteso la possibilità di iscrizione nel Registro Pubblico delle Opposizioni ai numeri di cellulare e a tutti i numeri riservati, quelli non presenti negli elenchi telefonici pubblici.
Essa prevede anche un cambiamento di regime sui consensi prestati per le attività di telemarketing in quanto ha previsto l’annullamento automatico e generale di tutti gli eventuali consensi precedentemente prestati per finalità pubblicitarie.
Tuttavia, occorrerà attendere tre mesi, data entro la quale è prevista la realizzazione tecnica e l’attivazione del Registro implementato anche alla posta cartacea. Di tal ché sarà consentito agli utenti di opporsi anche all’invio della pubblicità agli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici.
Last but non least, tale novella legislative si pone con un senso di continuità alle disposizioni contenute nel novellato art. 131, comma 3 bis, Codice Privacy ove è ribadito il principio del previo accertamento del diritto di opposizione dell’interessato manifestato dalla sua iscrizione al Registro pubblico delle Opposizioni.