Presso la Gazzetta Ufficiale (G.U.) del 10 maggio 2021 n. 110, è stata pubblicata la legge n. 60 del 22 aprile 2021, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (c.d. anche “Convenzione 108”).
Tale Convenzione rappresenta il primo accordo internazionale (potendo ad essa aderire anche Stati non membri del Consiglio d’Europa), giuridicamente vincolante, nell’ambito della protezione dei dati personali ed ha per scopo la protezione delle persone contro l’uso abusivo del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, nonché la disciplina in tema di flusso transfrontaliero dei dati.
Otre le garanzie previste per il trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, essa bandisce il trattamento dei dati sull’origine razziale, sulle opinioni politiche, la salute, la religione, la vita sessuale, le condanne penali, in assenza di garanzie previste dal diritto interno dei Paesi sottoscrittori. La Convenzione garantisce anche il diritto delle persone di conoscere le informazioni catalogate su di loro e ad esigere, se del caso, delle rettifiche.
Con il Protocollo di modifica succitato, gli Stati membri del Consiglio d’Europa e le altre parti contraenti della Convenzione hanno inteso, dunque, affrontare le nuove sfide contemporanee per la protezione delle persone in relazione al trattamento dei dati personali, ed hanno concordato, conseguentemente, che la Convenzione continui a svolgere il suo ruolo preminente nella predetta sfera di protezione e, più in generale, nell’ambito di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Tra gli emendamenti alla Convenzione 108 assumono particolare rilievo:
- la maggiore definizione del principio di liceità del trattamento;
- un ulteriore irrobustimento delle tutele delle categorie “speciali” di dati (espandendo al contempo tali categorie a quelle riconosciute come categorie particolari di dati personali nel diritto dell’Unione);
- un diffuso intervento nei termini dei diritti dei soggetti interessati, tra cui, in particolare, si evidenzia il diritto di poter disporre ricorso qualora i diritti riconosciuti dalla Convenzione risultino violati e il diritto dei predetti soggetti di non essere oggetto di decisioni particolarmente invasive, basate unicamente su trattamenti automatizzati di dati, senza che il parere degli stessi sia stato preso in considerazione.