Il Garante ha ordinato ad un istituto di credito di pagare € 10.000 a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione a causa dell’errato invio, via sms, di una comunicazione alla coniuge di un debitore, resosi irreperibile, che reca informazioni sullo stato di morosità dello stesso.
Il debitore, nel caso in specie, ha attivi tre distinti contratti di finanziamento con il medesimo istituto e, per uno di questi, la moglie risulta essere garante del credito. Tuttavia la comunicazione inviata alla coniuge fa riferimento ad uno dei finanziamenti per il quale la stessa non risulta essere obbligata. Successivamente al reclamo della moglie nei confronti dell’Istituto, questo ha dato riscontro all’interessata in tempi brevi procedendo alla cancellazione del dato di contatto.
Seppur frutto di un singolo errore umano, evento isolato rispetto alla condotta tenuta ordinariamente dall’istituto e prontamente corretto a fronte della doglianza della coniuge, il Garante ha sottolineato come il calcolo della sanzione debba rispettare i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, tenendo quindi in considerazione anche le condizioni economiche dell’istituto in termini di fatturato.