Ad integrazione di quanto nella news su cookiewall e paywall dello scorso gennaio, si riferisce l’autorità Garante danese (Datatilsynet) ha recentemente emesso un provvedimento (2021-31-4871) in merito alla liceità del c.d. “Paywall”, un meccanismo applicabile su un sito web, per cui all’utente viene proposta un’alternativa al pagamento o abbonamento consistente nell’installazione di cookie di profilazione.
Nel caso di questo provvedimento, il marketplace online danese GulogGratis ha utilizzato questo meccanismo, offrendo:
- il trattamento dei dati personali per misurare, adattare e migliorare i contenuti e funzioni, nonché per la visualizzazione di annunci pubblicitari di base non personalizzati e non mirati, sulla base del legittimo interesse, e la raccolta ed elaborazione di informazioni per il marketing personalizzato sulla base del consenso dell’utente, tramite i cookie analitici e di marketing, o in alternativa,
- il pagamento di una tariffa per accedere alle risorse e annunci del marketplace online senza che avvenisse il trattamento di dati per il marketing personalizzato.
L’autorità Garante danese ha ritenuto lecito questo sistema e in grado di consentire una “libera scelta”, in quanto:
- il contenuto offerto era sostanzialmente equivalente in entrambe le eventualità (equivalenza dei servizi);
- il prezzo della tariffa di accesso non era talmente sproporzionato, da impedire all’interessato di poter effettuare una scelta reale e pratica (prezzo per l’accesso senza cookie non disincentivante).
Questa decisione potrebbe essere presa in considerazione da parte delle altre autorità garanti europee, fissando i requisiti necessari affinché tale meccanismo possa essere ritenuto lecito e conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Si può auspicare che le autorità Garanti europee prendano in considerazione, tra i criteri utilizzati, le reali necessità dei titolari del trattamento, inquadrando questo meccanismo come un mezzo economico per supportare il lavoro e l’offerta di servizi del titolare del trattamento. Tuttavia potrebbe essere anche ritenuto eccessivo consentire che il medesimo meccanismo possa essere applicato da parte di tutti i titolari del trattamento, a prescindere dalla reale possibilità di acquisire capitale economico tramite modalità alternative (ad esempio, nel caso di un marketplace, si potrebbe richiedere una quota d’iscrizione per pubblicare gli annunci di vendita).
Ricordiamo che al momento in Italia, il meccanismo del “paywall” è applicato da alcune importanti testate giornalistiche che propongono contenuti online chiedendo il consenso dell’utente per l’installazione di tutti i cookie pubblicitari e di profilazione, oppure, in alternativa, di comprare un abbonamento al fine di poter visionare gli articoli caricati sul sito web.
L’autorità Garante italiana è ancora in fase di esame della questione, per quanto riguarda l’utilizzo di questo meccanismo da parte di titolari del trattamento che offrono questa tipologia di controprestazione, al fine di individuare in quale “numero molto ristretto di casi” sia lecito condizionare l’erogazione di un servizio alla prestazione di un consenso, senza renderlo invalido.
Si ricorda che, quale elemento fondamentale, il titolare del trattamento deve fornire le prove necessarie a giustificare la circostanza che il consenso, pur se condizionato, possa considerarsi espresso liberamente (ai sensi dell’art. 7 GDPR).