Con il provvedimento n. 58 del 19 marzo scorso, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, ai sensi degli artt. 36, par. 4 e 58, par. 3, lett. b) del GDPR, parere favorevole sullo schema di decreto inviato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che modifica il DM 2 novembre 2011 (decreto ministeriale concernente la de-materializzazione della ricetta medica cartacea).
In particolare, estendendo la prescrizione dematerializzata a tre nuove categorie di prescrizioni, tale schema prevedrebbe l’applicabilità della dematerializzazione della ricetta anche a:
- farmaci con piano terapeutico Aifa, al fine di consentire alle Regioni l’esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni indicate nel piano terapeutico (art. 2 che introduce l’art. 1 -bis al DM 2 novembre 2011);
- farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale (art. 2 che introduce l’art. 1-ter al DM 2 novembre 2011);
- farmaci con ricetta medica limitativa (art. 2 che introduce l’art. 1 -quater al DM 2 novembre 2011).
Con riferimento, poi, alle modalità di consegna all’assistito del “promemoria dematerializzato” da parte del medico, lo schema intenderebbe disporre che il medico prescrittore possa rilasciare, nella fase di generazione della ricetta elettronica e su richiesta dell’interessato, un “promemoria dematerializzato” attraverso:
- il portale del Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) (www.sistemats.it, anche tramite i sistemi di accoglienza regionali);
- il Fascicolo Sanitario Elettronico, di cui all’art. 12 del DL. n. 179/2012;
- l’utilizzo della posta elettronica;
- uno short message service (SMS).
Sul punto, si evidenzia che, in riferimento all’ipotesi di invio del “promemoria dematerializzato” della ricetta elettronica alla casella di posta elettronica indicata dall’assistito, il Garante ha rappresentato al MEF che tale promemoria dovrebbe:
- essere trasmesso in allegato al messaggio e non come testo compreso nel corpo dello stesso;
- essere protetto con tecniche di cifratura e deve essere accessibile tramite una credenziale consegnata separatamente all’interessato.
Relativamente all’utilizzo degli sms sul dispositivo indicato dall’interessato, invece, l’Autorità ha suggerito che, attraverso tale modalità, sia inviato solo il numero di ricetta elettronica (NRE), dovendosi pertanto escludere dal testo dell’sms le ulteriori informazioni poste nel promemoria.