Il Garante per la protezione dei dati personali ha predisposto un corposo documento in cui sintetizza le sue pronunce emanate nel corso del tempo sulle funzioni e i doveri del medico competente, con particolare riguardo al contesto emergenziale e al piano vaccinale all’interno dei luoghi di lavoro.
In linea di massima, il Garante conferma il ruolo centrale e preminente nel trattamento dei dati personali e relativi alla salute che il professionista sanitario svolge all’interno dei luoghi di lavoro nei confronti dei lavoratori. Tale ruolo è un elemento di garanzia della riservatezza dei dati personali dei lavoratori grazie al tradizionale riparto di competenze di funzioni stabilito dalla legge tra il medico stesso e il datore di lavoro. In aggiunta, è importante ricordare come il Garante aveva già posto l’accento sul ruolo del medico competente, stabilendo come, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione di dati personali, il professionista sanitario dovesse essere configurato come titolare autonomo del trattamento dei dati personali in quanto unica figura legittimata a trattare determinate categorie di dati nell’ambito del contesto lavorativo.
Nel documento in esame, il Garante affronta il tema del ruolo del medico competente nel contesto emergenziale. Nel contesto dell’emergenza epidemiologica da virus SARS COV-2, fin dall’inizio l’Autorità aveva infatti indicato come la tutela della salute e della sicurezza delle attività lavorative dovesse essere contemperata al rispetto della dignità e della sfera privata degli interessati sul luogo di lavoro. In tale fattispecie, il medico competente svolge così tutte le attività correlate alla sorveglianza sanitaria e attività annesse, quali ad esempio la sorveglianza relativa alla riammissione in servizio del singolo dipendente in caso di infezione da Covid-19. E ancora, il medico competente, nell’ambito del contesto emergenziale ha avuto – e ha – funzioni di consulenza al datore di lavoro affinché vengano adottati eventuali mezzi diagnostici (ad es. test sierologici), qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e a tutela della salute dei lavoratori. Ovviamente ciò non implica che il datore di lavoro possa venire a conoscenza dei risultati dei suddetti mezzi diagnostici, in quanto la normativa vieta che il datore possa trattare informazioni relative alla diagnosi del lavoratore e effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.
Il Garante ha avuto altresì modo di intervenire sul tema delle vaccinazioni. L’Autorità ha ricordato come il datore di lavoro non possa in alcun modo acquisire i nominativi del personale vaccinato o copia delle certificazioni vaccinali, nemmeno richiedendo un consenso ai dipendenti per legittimare tale tipo di trattamento. Quest’ultimo, infatti, risulterebbe non lecito stante lo squilibrio contrattuale e di posizioni tra le parti. Il tema del trattamento dei dati relativi alla vaccinazione può essere inquadrato solo ed esclusivamente nell’ambito della verifica dell’idoneità ad una mansione specifica, che consentirà solo al medico competente di emettere giudizi di idoneità parziale e/o inidoneità temporanee per i lavoratori non vaccinati. Tale fattispecie è applicabile solo nei casi previsti dalla normativa vigente, ovvero in ambito sanitario ove è previsto l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione del Covid-19 per gli esercenti professioni sanitarie.
In ultimo, è stato affrontato il tema delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, che, lo si ricorda, è su base volontaria dei singoli lavoratori e in alternativa al piano vaccinale nazionale. In tale contesto, il Garante ha ribadito l’importanza del riparto dei ruoli e delle competenze tra datore di lavoro e medico competente, stabilendo come la raccolta delle adesioni alla vaccinazione, la somministrazione e la relativa registrazione dell’avvenuta vaccinazione spetta solo ed esclusivamente al medico competente. Il ruolo del datore di lavoro sarà limitato ad attività strumentali al piano vaccinale. In nessun caso, il datore di lavoro potrà venire a conoscenza della volontà – o meno – del lavoratore di vaccinarsi nell’ambito del piano vaccinale all’interno dei luoghi di lavoro.
Fonte: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9585367