Dal 1° settembre, è entrata in vigore la definitiva semplificazione delle comunicazioni che il datore di lavoro deve effettuare relativamente ai lavoratori che svolgono la prestazione di lavoro con modalità agile.
Si specifica che è venuta meno la disciplina del lavoro agile emergenziale il 31 agosto 2022, in quanto non è stata prorogata.
Ebbene, come anche spiegato da una nota di Confindustria, da tale data è venuto meno l’obbligo di trasmettere l’intero accordo di lavoro agile, sottoscritto con ogni singolo lavoratore, bensì sarà sufficiente comunicare solo alcune informazioni, quali i nominativi dei lavoratori agili, il loro codice fiscale, la tipologia contrattuale, la data di inizio e, eventualmente, di cessazione del lavoro agile. È inoltre prevista la possibilità di procedere alla trasmissione dei dati in forma massiva, tramite la modalità REST, per l’invio contestuale dei dati relativi ad un numero elevato di lavoratori.
Dunque, dal 1° settembre gli accordi andranno sottoscritti ma non vanno inviati.
L’attuazione della misura è avvenuta con il Decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, pubblicato il 23 agosto 2022, nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con esso il Ministero ha adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile (allegato 1 al D.M.), da trasmettere con le modalità telematiche ivi indicate (allegato 2 al D.M.).
Secondo il decreto ministeriale, l’accesso al modulo sopra citato per la trasmissione delle comunicazioni relative al lavoro agile è consentito attraverso il portale dei servizi on-line del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, https://servizi.lavoro.gov.it.
L’accesso sarà consentito sia tramite profilo “referente aziendale”, con la possibilità di comunicare i dati solo per l’azienda della quale si è referenti, sia tramite profilo “soggetto abilitato”, in questo caso si potranno contestualmente inviare comunicazioni per le diverse aziende per le quali si è abilitati.
Si fa presente che, con una comunicazione pubblicata sul sito internet del Ministero del lavoro in data 26 agosto 2022, il Ministero ha, da ultimo, chiarito che, ferma restando l’entrata in vigore della nuova disciplina dal 1° settembre, in via transitoria, il datore di lavoro potrà, in fase di prima applicazione, effettuare entro il 1° novembre 2022 le comunicazioni relative alla stipula di nuovi accordi di lavoro agile o alla conclusione di modifiche ai precedenti accordi (ivi comprese le mere proroghe).
Come già anticipato, la nota ministeriale specifica inoltre che, al termine del periodo transitorio, si applicherà il termine di 5 giorni per effettuare le comunicazioni relative al lavoro agile.