La materia della Salute e della Sicurezza dei lavoratori è costantemente oggetto di interesse da parte della Giurisprudenza nazionale ed europea.
In Europa, sempre più frequentemente, i Giudici si esprimono attraverso numerose interpretazioni che sono frutto di uno sviluppo dell’attenzione sempre maggiore a favore della tutela dei milioni di lavoratori.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito, con la sentenza del 22/12/2022 (causa C-392/21), un’interpretazione che ha un significato rilevante in ambito Salute e Sicurezza sul lavoro.
Ebbene, la Corte, rileggendo l’art. 9, par. 3 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29/5/1990 che riguarda le prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), ha stabilito che i «dispositivi speciali di correzione» includono gli occhiali da vista specificamente diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali.
Inoltre la Corte ha stabilito che tali «dispositivi speciali di correzione» non si limitano a dispositivi utilizzati esclusivamente nell’ambito professionale.
Si desume pertanto che l’obbligo imposto al datore di lavoro dalla disposizione citata, ossia quello di fornire ai lavoratori videoterminalisti un dispositivo speciale di correzione, può essere adempiuto da quest’ultimo o mediante fornitura diretta di tale dispositivo ai lavoratori ovvero mediante il rimborso delle spese necessarie ad acquistarlo, sostenute dal lavoratore.
L’ipotesi invece che non sembrerebbe percorribile, al fine di adempiere all’obbligo, sarebbe un alternativo versamento da parte del datore al lavoratore di un premio salariale generale.