Il Garante per la protezione dei dati personali ha ammonito un avvocato per non aver risposto nei termini previsti dalla normativa ad una richiesta di informazioni da parte di un interessato, configurando con tale comportamento ad una violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 3 del Regolamento UE 2016/679.
Il Garante, in particolare, ha inteso sottolineare l’importanza di tenere in debita considerazione le scadenze previste dalla normativa in materia di protezione dei dati relativamente all’esercizio dei diritti da parte di un interessato.
Nel dettaglio l’avvocato aveva fornito riscontro all’interessato solo a distanza di quasi due mesi dall’invio della sua richiesta, senza fornire alcuna giustificazione in merito alle motivazioni del ritardo.
La normativa a tal proposito riconosce la possibilità per il titolare la possibilità di prorogare il termine di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, informando l’interessato dei motivi ed, in ogni caso, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
In ragione di ciò, pertanto, il Garante ha avviato il procedimento per l’adozione degli opportuni provvedimenti cui faceva seguito una memoria difensiva da parte dell’avvocato il quale cercava di argomentare le motivazioni del ritardo.
Le argomentazioni portate all’attenzione del Garante da parte dell’avvocato si fondavano principalmente sulla difficoltà incontrata in un primo momento nell’identificare correttamente la provenienza della richiesta, ma soprattutto sulla circostanza per cui quello era per lui un periodo in cui era particolarmente oberato di lavoro.
Tale circostanza, infatti, gli aveva reso particolarmente impegnativa la ricostruzione delle informazioni richieste dall’interessato mediante l’accesso sia al fascicolo della cancelleria del tribunale che a quello a sue mani. Il protrarsi delle ricerche, dunque, avevano comportato un “imprevisto” superamento del termine di scadenza di un mese.
Ebbene le giustificazioni addotte dall’avvocato non sono state ritenute idonee dal Garante il quale non le ha ritenute idonee a motivare la condotta dello stesso che unilateralmente aveva prorogato il termine ben oltre i termini di legge, senza darne alcuna informazione all’interessato.
Il Garante, dunque, sebbene abbia tenuto in debita considerazione l’adempimento spontaneo da parte dell’avvocato, ha in ogni caso ritenuto illecito il comportamento dell’avvocato che non ha avvisato l’interessato della necessità di fare ricorso al periodo di proroga dei termini previsti.