Con suo comunicato stampa dello scorso 12 luglio il Garante Privacy prende atto del fatto che Tik Tok ha sospeso il passaggio al legittimo interesse come base giuridica per la pubblicità “personalizzata” per le persone maggiori di 18 anni.
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali aveva avviato una rapida istruttoria a seguito della comunicazione del social di voler effettuare “profilazione” sulla base di un proprio interesse legittimo.
Nel provvedimento adottato d’urgenza dello scorso 7 luglio, il Garante della Privacy aveva individuato nell’esplicito consenso l’unica base giuridica idonea a consentire l’utilizzo dei dati personali archiviati nei dispositivi degli utenti per profilazione e conseguente invio di pubblicità personalizzata. In sostanza il Garante aveva indicato come illecito il trattamento che il social si accingeva a fare.
Secondo il Garante Privacy le attività di marketing e marketing profilato richiedono necessariamente il consenso e una diversa scelta sarebbe stata in contrasto con la direttiva “ePrivacy” del 2002 e con il Codice in materia di protezione dei dati personali.
L’Autorità Garante ha inoltre rappresentato il rischio che la pubblicità potesse raggiungere anche i minori, alla luce dell’incapacità di Tik Tok (e di altri social network) di identificare le persone di maggiore età.
La violazione della direttiva “ePrivacy” ha consentito al Garante di intervenire in via d’urgenza nei confronti di Tik Tok, al di fuori della procedura di cooperazione prevista dal Gdpr (il principio del “one stop shop” che vedeva come autorità di riferimento quella Irlandese).