Dal 6 agosto la Certificazione Verde Covid-19 è richiesta per accedere ai seguenti servizi e attività:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
La certificazione attesta di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Regioni e Province autonome potranno prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.
La Certificazione verde Covid-19 consente inoltre agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso e dei reparti delle strutture ospedaliere e permette inoltre di far visita a un malato o a una persona anziana nelle strutture sanitarie e sociosanitarie come RSA, Hospice, Case di riposo, strutture per la riabilitazione.
La certificazione è inoltre richiesta per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta:
- ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica (finché questa non sarà disponibile una certificazione dedicata questi soggetti possono utilizzare quelle rilasciate in formato cartaceo).
Per la verifica di tali certificazioni sarà necessario dotarsi di un’applicazione gratuita (VerificaC19) che è possibile scaricare dagli store. N
La verifica avviene inquadrando il QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
Gli operatori che possono verificare la Certificazione sono:
- pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
- personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.