Con il voto del 23 giugno 2016 il Regno Unito ha deciso di uscire dall’Unione Europea. L’abbondono della Comunità Europea avrà ripercussioni anche in materia di trattamento di dati personali in quanto il trasferimento di dati verso la Gran Bretagna sarà considerato un trasferimento verso un Paese terzo, esterno all’Unione Europea. Come è noto, nell’ambito dell’Unione Europea vige il principio di libera circolazione dei beni, delle persone ed anche dei dati personali.
Dalla data di efficacia dell’uscita dall’Unione Europea, i trasferimenti di dati verso la Gran Bretagna saranno sottoposti alle norme prescritte dagli articoli 43 e 44 del D.Lgs. 196/2003 (il Codice Privacy); in base a tali norme il “Titolare Esportatore” può trasferire dati in un Paese extra UE solo se sussiste almeno uno dei requisiti previsti dagli articoli citati. Qui si riportano i principali:
- consenso espresso dell’interessato,
- stretta necessità per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato,
- sottoscrizione, da parte dell’importatore dei dati, di un accordo scritto redatto sulla base di uno standard Europeo,
- trasferimento di dati infragruppo, se il gruppo di appartenenza ha adottato le Binding Corporate Rules,
- avvenuto riconoscimento, da parte dell’unione dei Garanti Europei, dell’adeguatezza della tutela fornita dalle norme in materia di tutela dei dati personali del Paese ospite.
In tale contesto è però importante ricordare che l’articolo 50 del trattato sull’Unione Europea prevede che i trattati cessino di essere applicabili al paese interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o dopo due anni dalla notifica del recesso. L’iter per l’approvazione dell’accordo, volto a definire le modalità di recesso, prevede la preventiva approvazione del Parlamento Europeo e deve essere votato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata.
Si rammenta che, ad oggi, il Regno Unito non ha ancora formalmente avviato l’iter di recesso.
Pertanto il trasferimento di dati in Gran Bretagna, fino perfezionamento del recesso, continuerà a essere libero, ovvero improntato alle regole di libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione Europea e non troveranno applicazione le regole previste per il trasferimento di dati extra EU di cui all’articolo 43 e 44 del D.lsg196/03 citati.
Doveroso considerare che la definitiva uscita del Regno Unito dalla Comunità Europea sarà probabilmente successiva all’entrata in vigore del Regolamento privacy europeo, quindi ai fini di una corretto trattamento dei dati, bisognerà considerare anche la nuova disciplina europea.