Il 30 giugno l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha posto in consultazione pubblica, fino al 15 luglio, lo schema di Linee guida attuative della legge annuale per le PMI n. 34/2026 in materia di recensioni online nel turismo e nella ristorazione. Il testo dà contenuto operativo ai requisiti di liceità già previsti dalla legge, fornendo agli operatori criteri applicativi delle disposizioni del Codice del consumo in materia di recensioni.
Obblighi di verifica e tracciabilità
Le Linee guida richiedono ai professionisti che raccolgono recensioni sui propri prodotti l’adozione di strumenti idonei a verificare l’effettivo acquisto o utilizzo del bene o servizio recensito. Tra le modalità indicate: documentazione fiscale o contabile, numero d’ordine o di prenotazione, invio dell’invito a recensire all’indirizzo email utilizzato per l’acquisto e solo successivamente al completamento dell’ordine. È inclusa anche l’opzione del QR code abbinato allo scontrino, soluzione richiesta in sede di audizione dalle associazioni dei consumatori.
A questo si aggiungono obblighi di tracciabilità dell’autore della recensione e l’adozione di sistemi automatizzati per l’individuazione di pattern fraudolenti – ad esempio un numero anomalo di recensioni provenienti dallo stesso indirizzo IP in un breve intervallo temporale.
L’Autorità distingue due categorie di soggetti obbligati: i professionisti che raccolgono recensioni relative alla propria offerta e i soggetti che pubblicano o gestiscono recensioni relative all’offerta di terzi. Su questi ultimi gravano ulteriori obblighi di gestione tempestiva dei reclami e di rimozione dei contenuti illeciti, in una logica assimilabile a quella prevista per gli hosting provider dal Digital Services Act.
Proporzionalità degli obblighi
Le misure sono modulate in base alle dimensioni e al modello di business dell’operatore. Le piattaforme di maggiori dimensioni, per volumi trattati ed esposizione al rischio di frodi, sono tenute a strumenti più sofisticati, che combinano intelligenza artificiale e revisione umana dei contenuti. Il medesimo livello di presidio non è richiesto a una PMI del settore ricettivo o della ristorazione.
Un profilo applicativo non risolto
Le Linee guida non affrontano in modo esplicito l’ipotesi, segnalata dalle associazioni dei consumatori in audizione, in cui acquisto e pubblicazione della recensione avvengano su piattaforme distinte, con account diversi tra loro non riconducibili. In questo scenario, l’unico elemento idoneo a provare la genuinità della recensione resta la documentazione fiscale in possesso del consumatore, mentre manca un meccanismo che colleghi automaticamente l’identità verificata su una piattaforma con quella utilizzata sull’altra.
Doppio livello regolatorio
Le linee guida applicative sono elaborate separatamente da AGCM e AGCOM: alla prima competono i profili sanzionatori, alla seconda la definizione del Codice di condotta cui le piattaforme devono attenersi in presenza di recensioni illecite. Gli operatori del settore dovranno quindi tenere sotto osservazione due fonti regolatorie distinte, potenzialmente non sincronizzate nei tempi di adozione.
Obblighi informativi
È inoltre prevista una serie di obblighi di trasparenza verso i consumatori, relativi alle modalità di pubblicazione, gestione, classificazione e moderazione delle recensioni, ai criteri utilizzati per qualificarle come “verificate” o “autentiche” e all’eventuale presenza di incentivi economici offerti dal professionista in cambio della recensione.
Considerazioni conclusive
Le Linee guida forniscono agli operatori indicazioni applicative che la legge n. 34/2026 non conteneva, in particolare sul piano tecnico e organizzativo. Restano invece aperti i profili relativi all’applicabilità delle regole a piattaforme stabilite fuori dal territorio nazionale e al coordinamento con il quadro normativo europeo, in particolare con il Digital Services Act. Il termine del 15 luglio segna la scadenza utile per la presentazione di osservazioni nell’ambito della consultazione pubblica.







