Il 10 marzo 2026 il Parlamento europeo ha adottato con 460 voti a favore la risoluzione P10_TA(2026)0066 sul diritto d’autore e l’IA generativa. Non è ancora diritto vincolante — sarà la Commissione a decidere se avviare il processo legislativo — ma il segnale politico è netto e le implicazioni per chi opera nel mercato europeo sono già concrete.
Il nodo irrisolto: l’addestramento e gli usi successivi
I modelli di IA generativa sono addestrati su contenuti raccolti dalla rete che includono opere protette da copyright. Le eccezioni per il text and data mining previste dalla Direttiva (UE) 2019/790 non sono state pensate per coprire l’addestramento massivo di modelli commerciali su scala globale. La risoluzione lo riconosce esplicitamente: gli attuali meccanismi di opt-out sono poco pratici e mancano della trasparenza necessaria per un’attuazione efficace.
Un elemento spesso trascurato è che la risoluzione estende gli obblighi anche agli utilizzi successivi all’addestramento: inferenza e generazione aumentata dal recupero (RAG), che avvengono in tempo reale. In questi casi, i crawler dovranno identificarsi presso gli operatori web e le imprese di IA dovranno conservare registri dettagliati delle loro attività di acquisizione dati. La trasparenza non si esaurisce al momento dell’addestramento.
I tre strumenti chiave
La risoluzione costruisce il proprio impianto su tre pilastri.
Il primo è la trasparenza obbligatoria: elenco dettagliato di tutti i contenuti protetti utilizzati, valido per qualsiasi provider che operi nel mercato UE indipendentemente da dove l’addestramento sia avvenuto. La risoluzione chiarisce che le informazioni sui contenuti di terzi non costituiscono segreto commerciale ai sensi del diritto UE: un argomento difensivo che molti provider avrebbero probabilmente tentato di usare.
Il secondo è la presunzione relativa: se il provider non rispetta gli obblighi di trasparenza, si presumerà che il modello abbia utilizzato opere protette senza autorizzazione. L’onere della prova si sposta sul provider, e in caso di soccombenza in giudizio le spese legali dei titolari dei diritti sono a suo carico.
Il terzo è il ruolo dell’EUIPO come intermediario istituzionale: gestione centralizzata dei registri di opt-out, supporto ai mercati delle licenze su base settoriale, istituzione di un Centro di conoscenze sul diritto d’autore. L’obiettivo è costruire infrastrutture che rendano praticabile la remunerazione equa senza bloccare l’innovazione.
Cosa fare adesso
Il contesto normativo si sta stringendo su più fronti simultaneamente: AI Act, GDPR, Code of Practice sull’etichettatura dei contenuti sintetici, e ora questa risoluzione. Per chi sviluppa o utilizza modelli generativi, quattro azioni sono non più differibili.
- Mappare la provenienza dei dati di addestramento e degli utilizzi successivi (inferenza, RAG), non solo la fase di training.
- Strutturare i meccanismi di opt-out in formati standardizzati e verificare che le esclusioni già espresse siano rispettate e documentate.
- Avviare negoziati in buona fede con i titolari dei diritti o le società di gestione collettiva per le categorie di contenuti più esposte.
- Integrare il controllo legale nella governance del ciclo di vita del modello, non come layer esterno ma come requisito di progettazione.
La risoluzione non risolve il problema. Lo formalizza. E nel diritto, formalizzare un problema è il primo passo verso la sua regolazione. Per chi opera in questo spazio, la domanda non è se adeguarsi: è con quanta anticipazione farlo rispetto alle norme che seguiranno.







