Banca d’Italia con il Provvedimento del 30 luglio 2019 ha emanato le nuove Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Le Disposizioni danno attuazione alle previsioni in materia di adeguata verifica della clientela del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV Direttiva antiriciclaggio) e agli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017 ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV Direttiva antiriciclaggio), sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.
Banca d’Italia individua tra i soggetti destinatari delle Disposizioni le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, gli intermediari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 TUB, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’art. 43, comma 3, del Decreto antiriciclaggio, le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’art. 106 TUB, i confidi, i soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell’art. 111 TUB, Poste Italiane S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nonché, per le operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla L. 130/1999, banche o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 TUB.
Tali Disposizioni trattano i seguenti temi:
- valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- obblighi di adeguata verifica della clientela;
- obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela;
- obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela;
- esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- fattori di basso rischio e fattori di rischio elevato;
- procedura di video-identificazione.
I destinatari sono chiamati ad adeguarsi alle Disposizioni a partire dal 1° gennaio 2020.